divorzio internazionale

Qual è il giudice competente in caso di divorzio di una coppia internazionale?

Nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali il giudice competente va individuato secondo i criteri dettati dall’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003.

Il giudice competente

E' competente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003, a pronunciare una sentenza di separazione personale, o di divorzio, o di annullamento del matrimonio, di una coppia internazionale, il giudice dello Stato membro:
1) nel cui territorio si trova:
la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;
* oppure, se la domanda non è congiunta:
- la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la
residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un
anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente
prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha
ivi il proprio “domicile”;
2) di cui i due coniugi sono cittadini o del “domicile” di entrambi i coniugi.
L’art. 7 del Regolamento UE 2201/2003 prevede anche una competenza residuale, qualora nessun giudice di
uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento stesso, disponendo che in tal
caso la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “La separazione e il divorzio internazionale”, Zadig editore, 2015

diritto industriale

Quali sono le norme fondamentali del codice penale in materia di diritto industriale?

In materia di diritto industriale, l'art. 15 della Legge n. 99/2009, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha aggiornato il codice penale sia al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica) – intervenendo su previsioni in tema di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, modificando l'originaria formulazione degli artt. 473 e 474 e inserendo i nuovi artt. 474 bis in tema di confisca e 474 ter e quater, che prevedono rispettivamente una circostanza aggravante e una attenuante in relazione ai precedenti artt. 473 e 4741 – sia al Titolo VIII (Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), modificando l'originario art. 517 e affiancandogli nuove disposizioni in tema di usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o di origine (artt. 517 ter e quater). Il nuovo art. 517 quinquies, infine, prevede una circostanza attenuante in relazione alle due norme da ultimo menzionate.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “Tutela penale in materia di diritto industriale”, Zadig editore, 2015