Reato di staking

Reato di stalking

Reato di staking

Titolo: Reato di stalking (2 casi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: 30-10-16
Crediti: 2/caso
Costo: 30 €/caso 
Programma: SedLex
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Da 6 mesi a 4 anni

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Se lo stalker è il coniuge

La pena è aumentata se il fatto è commesso da coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

I temi principali del corso

  • Art. 612 bis c.p. (atti persecutori)
  • Principio di determinatezza (o tassatività) della fattispecie penale
  • Il reato di stalking
  • Il principio di tassatività
  • Tipizzazione dell’evento del reato di stalking
  • Elemento soggettivo
  • Stalking e reato abituale
  • Reato di stalking e tempus commissi delicti

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Cliente e parte assistita

I rapporti con il cliente e la parte assistita

Cliente e parte assistita

Titolo: I rapporti con il cliente e la parte assistita (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: 01-12-17
Crediti: 2
Costo: 30 €
Programma: SedLex
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Il nuovo codice deontologico

Il corso di deontologia forense proposto dal programma Sed Lex prende in esame il rapporto con il cliente e la parte assistita secondo il nuovo codice deontologico. In data 31.01.2014 il Consiglio Nazionale Forense infatti ha approvato il nuovo testo del Codice Deontologico Forense (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16.10.2014) in attuazione della Legge 2 47/2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Il corso prende in esame il nuovo testo, in vigore dal 15 dicembre 2014, che sostituisce il previgente codice del 1997 (seppure, con le modifiche che si sono susseguite nel corso degli anni 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2011).

Il cittadino al centro

Il nuovo Codice Deontologico colloca al centro delle sue previsioni il cittadino, perseguendo l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Si compone di sette titoli per un totale di 73 articoli.

I temi principali del corso

Nel corso e nell'ebook sono prese in esame le differenze e le analogie tra il vecchio e il nuovo impianto normativo per quanto riguarda il tema dei rapporti tra avvocato e parte assistita. In particolare sono presi in esame i seguenti punti:

  • Il Titolo III del previgente Codice Deontologico Forense
  • L'analisi dei singoli articoli del Titolo III del previgente Codice Deontologico Forense
    • Art. 35 Rapporto di fiducia
    • Art. 36 Autonomia del rapporto
    • Art. 37 Conflitto di interessi
    • Art. 38 Inadempimento al mandato
    • Art. 39 Astensione dalle udienze
    • Art. 40 Obbligo di informazione
    • Art. 41 Gestione di denaro altrui
    • Art. 42 Restituzione di documenti
    • Art. 43 Richiesta di pagamento
    • Art. 44 Compensazione
    • Art. 45 Accordi sulla definizione del compenso
    • Art. 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
    • Art. 47 Rinuncia al mandato
  • Le nuove disposizioni deontologiche
    • Art. 23 Conferimento dell'incarico
    • Art. 24 Conflitto di interessi
    • Art. 25 Accordi sulla definizione del compenso
    • Art. 26 Adempimento del mandato
    • Art. 27 Doveri di informazione
    • Art. 28 Riserbo e segreto professionale
    • Art. 29 Richiesta di pagamento
    • Art. 30 Gestione di denaro altrui
    • Art. 31 Compensazione
    • Art. 32 Rinuncia al mandato
    • Art. 33 Restituzione dei documenti
    • Art. 34 Azioni contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
    • Art. 35 Dovere di corretta informazione
    • Art. 36 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
    • Art. 37 Divieto di accaparramento di clientela

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quando un diritto è liquido

Quando un diritto è liquido?

Un diritto è liquido se lo stesso è determinato o, quanto meno, determinabile nel suo ammontare e questo sia espresso in denaro o, ipotesi meno frequente nella pratica, in beni mobili fungibili. Con specifico riferimento alla prima ipotesi (somma di denaro), si è ritenuto liquido il credito azionato in via monitoria anche se espresso in moneta straniera facilmente convertibile in denaro avente corso legale in Italia. In applicazione, infatti, del principio di cui all’art. 1278 c.c., se il dovuto è determinato in una somma non avente corso legale nello Stato, il debitore ha la facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (in tal senso: Cass. Civ., sez. II, 6 novembre 1991, n. 11834).

La certezza e la liquidità sono indubbie quando il titolo esecutivo sia di per sé idoneo a definire in modo compiuto il contenuto del diritto. Diverso è il caso in cui questo sia determinabile.

Queste informazioni sul diritto liquido sono tratte dal Corso FAD “Efficacia del titolo esecutivo verso terzi”  Zadig editore, 2015

Quota lite

Cosa prevede il nuovo codice deontologico in tema di patti di quota lite?

Secondo il CNF (27.12.2012, n. 196) "In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito".
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (19.10.2011, n. 21585) "In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 CdF la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto di patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 CdF applicabile ratione temporis) che non può essere dissimilato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite". Con la Legge 04.08.2006 n. 248 è venuto meno il divieto del patto di quota lite. Prima della citata legge, il patto di quota lite era rigorosamente vietato dall'art. 2233 comma 3° c.c. e dal vecchio art. 45 CdF.
 
Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “I rapporti con il cliente e la parte assistita” , Zadig editore, 2015
Tutela penale diritto industriale

Tutela penale in materia di diritto industriale

Tutela penale diritto industriale

Titolo: Tutela penale in materia di diritto industriale
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: Corso 1: 04-07-17 | Corso 2: 30-10-17
Crediti: 2 / corso
Costo: 30 € / corso
Programma: SedLex
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Contraffazione e proprietà intellettuale: le norme

In Italia, il diritto industriale e la proprietà intellettuale in generale non sono tutelati solo dalle disposizioni
civilistiche contenute nel Codice della Proprietà Industriale o CPI (D.Lgs. n. 30/2005, che ha operato il "riassetto" della proprietà industriale e successive modifiche introdotte dal c.d. decreto correttivo n. 130/2010), nel Codice civile agli artt. 2575-2594 del Titolo IX (Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali) e negli ormai sempre più numerosi strumenti internazionali e comunitari, bensì anche da un ben delineato corpus di disposizioni penali.
Per tutte le suddette norme, l’oggetto della tutela è il medesimo e coincide con i diritti di proprietà industriale
così come definiti dall’art. 1 CPI: "L’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

I temi principali del corso

  • I beni giuridici tutelati dalle norme penali in materia di diritto industriale
    • In particolare: artt. 473 e 474 c.p. (natura monoffensiva o plurioffensiva)
    • La posizione della giurisprudenza e le implicazioni di diritto sostanziale e di diritto processuale
    • Il c.d. "falso grossolano o innocuo" e la contraffazione dei marchi delle grandi case di moda
    • Il c.d. "falso d’autore"
    • In particolare: art. 517 ter c.p. (unitarietà o meno tra il comma 1 e il comma 2)
  • Tutela penale della domanda di privativa industriale: contrasto giurisprudenziale in relazione agli artt. 473 e 474 c.p.
  • Querela presentata in modo azzardato e imprudente o pretestuoso: implicazioni civili e penali
  • Art. 474 bis c.p. (Confisca)

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Separazione divorzio

La separazione e il divorzio internazionale

Separazione divorzio

Titolo: La separazione e il divorzio internazionale (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  • Corso 1: 24-07-2018
  • Corso 2: 24-07-2018

Crediti: 1/corso
Costo: 30 €/corso
Programma: SedLex

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Nuove abitudini sociali

Grazie alla maggiore mobilità dei cittadini comunitari ed extracomunitari all'interno dell'Unione Europea, è cosa normale assistere alla formazione di coppie e di matrimoni internazionali. In diritto, questo aspetto sociale sempre più frequente sta ponendo questioni interessanti perché quando le coppie vanno in crisi matrimoniale e parlano quindi di separazione o divorzio si pone il problema di stabilire quale sia il diritto e la giurisdizione applicabile.

La coppia internazionale

Il Libro verde del 14 marzo 2005 della Commissione Europea ha messo in luce che ci sono coppie che non sanno quale legge nazionale può essere applicata nel loro caso. Ciò accade soprattutto a causa delle notevoli differenze esistenti tra i sistemi di diritto internazionale privato dei vari Stati e alla difficoltà di tali disposizioni: basti pensare che vi sono norme di conflitto che – come nel caso dell’Italia, ex art. 31 L. 218/1995 – si rifanno ai criteri della residenza e della cittadinanza per stabilire la connessione più stretta tra i coniugi e la legge applicabile; altre – è il caso dei Paesi nordici, Regno Unito e Irlanda – che utilizzano il criterio della lex fori. Sul piano sostanziale vi è poi l’ulteriore difficoltà data dalle diversità, tra le varie legislazioni, in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale: vi sono alcuni ordinamenti che non conoscono l’istituto della separazione personale dei coniugi (per esempio, quello austriaco e finlandese) altri invece come quello maltese e marocchino non contemplano il divorzio; così come vi è differenza in merito alle cause di scioglimento, all’efficacia e ai tempi necessari per addivenire alla cessazione del matrimonio.

I temi principali del corso

  • Qual è il giudice competente e il diritto applicabile in caso di separazione e divorzio internazionale?
  • Il Regolamento UE n.2201/2003
  • Applicabilità del Regolamento UE 2201/2003 alle coppie di fatto
  • La competenza giurisdizionale secondo la Legge 218/95
  • Il riconoscimento delle sentenze straniere di separazione e divorzio, secondo la Legge 218/1995
  • Il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, senza il previo periodo di separazione dei coniugi
  • Il diritto applicabile
  • La Legge 218/95
  • Il Regolamento UE 1259/2010
  • Regolamentazione dei rapporti genitoriali
Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato

Titolo: Il patrocinio a spese dello Stato (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: 01-12-17
Crediti: 2 crediti
Costo: 30 €
Programma: SedLex
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Il diritto di essere difesi

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. In tal modo, al fine di determinare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale, la persona non abbiente che vuole agire o difendersi in giudizio può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto unicamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, così come disposto dall'art. 24 della Costituzione.

Dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato

Inizialmente vi era il gratuito patrocinio, introdotto con il R.D. n. 3282 del 1923. Successivamente è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, prima nelle controversie di lavoro (Legge 533/1973), poi nella disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (Legge 184/1983). Solo in tempi più recenti l'istituto è stato esteso al processo penale e ai giudizi civili e amministrativi.

I temi principali del corso

  • Istituto
  • Condizioni soggettive della parte richiedente
  • Controversie transfrontaliere
  • Ammissibilità ed esclusione
  • Istanza di ammissione
  • Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
  • Altre spese

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