avvocato-colleghi-deontologia

Il rapporto tra colleghi

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Titolo: Il rapporto tra colleghi
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 2: 31-12-19

Crediti: 1
Costo: 25 €

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Il rapporto tra colleghi

Con il nuovo Codice Deontologico Forense (CdF) - approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014- i rapporti con i colleghi sono disciplinati nel Titolo III e non più nel Titolo II, diversamente dal precedente testo. Con la scelta di invertire l’ordine è stato deciso di dare centralità e preminenza ai rapporti con il cliente (ora, collocati al Titolo II) e allineare il nuovo Codice Deontologico Forense a quello europeo.
Nell’attuale codice, al Titolo III, non si ritrovano più tutti gli articoli che nella precedente versione componevano il Titolo II. In particolare, la previsione relativa ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine (prima art. 24 ora art. 70 CdF) è stata trasferita in un nuovo Titolo sui rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI), quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega (prima art. 28 ora art. 48 CdF) è prevista nel Titolo IV sui doveri dell’avvocato nel processo, mentre la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati (prima art. 34 ora art. 7 CdF) è collocata nel Titolo I (Principi generali).

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta alla luce della più recente giurisprudenza i principali articoli del Codice Deontologico che prendono in esame il rapporto con i collaboratori di studio e i praticanti. In particolare il corso prende in esame:

Art 38 Rapporto di colleganza (art. 22 precedente codice)
Art 39 rapporti con i collaboratori dello studio (art. 25 precedente codice)
Art 40 rapporti con i praticanti (art. 26 precedente formulazione)
Art. 41 rapporti con parte assistita da collega (art. 27 precedente formulazione)
Art 42 notizie riguardanti il collega (art.29 precedente formulazione)
Art. 43 obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 precedente formulazione)
Art. 44 divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 32 precedente formulazione)
Art 45 sostituzione del collega nell’attività di difesa (art. 33 precedente formulazione)
Art 46 dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 23 precedente formulazione)
Art 47 obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Art 48 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 precedente formulazione)
Art 70 (art. 24 precedente formulazione)

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dovere-avvocato-titolo-IV

I doveri dell’avvocato nel processo

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Titolo: I doveri dell'avvocato nel processo
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: 

  • Caso 1: 14-06-2019

Crediti: 2
Costo: 30 €

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Il titolo IV del codice deontologico

Il titolo IV del Codice deontologico, che mancava nel precedente, rappresenta quindi una novità del nuovo testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014.

Comprende gli articoli dal 46 al 62 e raccoglie tutte le norme relative all'attività processuale dell’avvocato, elencando i doveri imposti a tale figura professionale.

Nel titolo IV si possono distinguere tre gruppi di disposizioni:

  • i doveri dell’avvocato nel processo (difesa, riservatezza e verità);
  • la compatibilità del ruolo di difensore rispetto a particolari funzioni (testimone, magistrato onorario, arbitro, mediatore);
  • i rapporti dell’avvocato con vari soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo (testimoni, magistrati, arbitri e altri ausiliari, nonché organi di informazione).

Va sottolineato che una delle novità più significative del nuovo codice è l'art. 56 che vieta al difensore che assiste minori di effettuarne l’ascolto senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

I temi principali del corso

Il corso prende in esame tutti gli articoli del titolo IV del codice deontologico, viene quindi proposta una analisi dei principali doveri e divieti. In particolare:

  • principio di lealtà, correttezza, diligenza e probità nell’ambito del reciproco rapporto tra difensori
  • divieto di introdurre nel procedimento elementi di prova di cui si conosca o apprenda la falsità
  • dovere di correttezza e riservatezza nella testimonianza
  • divieto di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti
  • dovere dell'avvocato di intraprendere rapporti di reciproco rispetto coni  vari soggetti che a titolo diverso intervengono nel processo.

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difensore minore responsabilità gentoriale

Il difensore può ascoltare un minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale?

In base all'art. 56 del Codice Deontologico (Titolo IV) il difensore che assista minori nei relativi procedimenti civili prima di effettuarne l’ascolto deve chiedere il consenso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Va detto tuttavia che laddove sussista un conflitto di interessi tra minore e coppia genitoriale, il difensore che sia nominato curatore speciale del minore (art. 78 c.p.c.), lo difenda nell’eventuale sede contenziosa (art. 86 c.p.c.) o lo assista in sede negoziale o contrattuale (art. 320 c. 6 c.c.) potrà procedere all’ascolto del minore senza il consenso del genitore.

Modalità di ascolto

Le modalità di ascolto, da svolgersi obbligatoriamente tramite l’ausilio di esperti nei casi previsti ex lege, sono rimesse alla responsabilità decisionale dell’avvocato e variano in funzione dell’età del minore, della sua capacità di discernimento e delle circostanze del caso concreto.

Violazioni doveri e divieti

La violazione dei doveri e divieti previsti dall'art. 56 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “I doveri dell'avvocato nel processo”, Zadig editore, 2016