Titolo: Il rapporto tra colleghi
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:
- Caso 2: 31-12-19
Crediti: 1
Costo: 25 €
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Il rapporto tra colleghi
Con il nuovo Codice Deontologico Forense (CdF) - approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014- i rapporti con i colleghi sono disciplinati nel Titolo III e non più nel Titolo II, diversamente dal precedente testo. Con la scelta di invertire l’ordine è stato deciso di dare centralità e preminenza ai rapporti con il cliente (ora, collocati al Titolo II) e allineare il nuovo Codice Deontologico Forense a quello europeo.
Nell’attuale codice, al Titolo III, non si ritrovano più tutti gli articoli che nella precedente versione componevano il Titolo II. In particolare, la previsione relativa ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine (prima art. 24 ora art. 70 CdF) è stata trasferita in un nuovo Titolo sui rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI), quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega (prima art. 28 ora art. 48 CdF) è prevista nel Titolo IV sui doveri dell’avvocato nel processo, mentre la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati (prima art. 34 ora art. 7 CdF) è collocata nel Titolo I (Principi generali).
I contenuti del corso
Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta alla luce della più recente giurisprudenza i principali articoli del Codice Deontologico che prendono in esame il rapporto con i collaboratori di studio e i praticanti. In particolare il corso prende in esame:
Art 38 Rapporto di colleganza (art. 22 precedente codice)
Art 39 rapporti con i collaboratori dello studio (art. 25 precedente codice)
Art 40 rapporti con i praticanti (art. 26 precedente formulazione)
Art. 41 rapporti con parte assistita da collega (art. 27 precedente formulazione)
Art 42 notizie riguardanti il collega (art.29 precedente formulazione)
Art. 43 obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 precedente formulazione)
Art. 44 divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 32 precedente formulazione)
Art 45 sostituzione del collega nell’attività di difesa (art. 33 precedente formulazione)
Art 46 dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 23 precedente formulazione)
Art 47 obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Art 48 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 precedente formulazione)
Art 70 (art. 24 precedente formulazione)
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