Quali sono gli obiettivi della politica dell’Unione europea in materia di tutela ambientale?

La tutela ambientale è materia di notevole interesse eurounitario e trova il suo riferimento normativo principe nell’articolo 191 del TFUE.

Tale norma, nel primo comma, individua come obiettivi della politica dell’Unione Europea la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, l’utilizzazione sapiente e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ecologici e climatici che affliggono il panorama globale.

Il secondo comma della disposizione chiarisce che la politica unionale nel settore ambientale mira a un elevato e omogeneo livello di tutela, tenendo altresì conto della diversità delle situazioni esistenti nelle diverse regioni appartenenti all’UE.

Precauzione prevenzione e correzioni

I principi eurounitari su cui si fonda la tutela dell’ambiente sono quelli di precauzione, prevenzione, correzione e infine quello descritto nella massima “chi inquina paga”.

In particolare, occorre precisare che l’approccio precauzionale scatta in contesti di incertezza nomologica, qualora l’individuazione del rischio derivante da una determinata attività non sia suffragato da un’adeguata legge scientifica di copertura che consenta di individuarne con precisione la latitudine e i relativi rimedi.

In altri termini, la precauzione si concretizza in un’anticipazione della soglia di tutela, essendo diretta a neutralizzare un rischio meramente ipotetico, non suffragato da un sicuro riferimento oggettivo. Al contrario, il principio di azione preventiva opera in assenza di un tale deficit, essendo volto a scongiurare la materializzazione di un rischio asseverato a livello scientifico, quindi sicuramente insito in una determinata situazione.

 

Queste informazioni sul diritto liquido sono tratte dal Corso FAD “I nuovi reati ambientali”  Zadig editore, 2018

L’eredità giacente

Titolo: L'eredità giacente (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 4/02/19
  • Caso 2: 14/02/19 

Crediti:

  • Caso 1: 1 credito
  • Caso 2: 2 crediti

Costo: 

  • Caso 1: 25 €
  • Caso 2: 30 €

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Eredità giacente

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di eredità giacente. L’istituto, disciplinato nel capo VIII del Titolo I del Libro II del Codice Civile agli artt. 528-532, è diretto a garantire la conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario - temporaneamente privo di titolare - nel periodo intercorrente tra il momento dell’apertura della successione (coincidente con la morte della persona) e quello dell’eventuale accettazione dell’eredità da parte del chiamato, al fine di evitare che in questo arco temporale il patrimonio rimanga privo di tutela giuridica e possa subire pregiudizi. L’eredità giacente concreta un patrimonio separato, cioè una massa patrimoniale sottratta all’amministrazione del suo soggetto giuridico e affidata a un amministratore; ma non si tratta secondo la giurisprudenza di persona giuridica (così Cass. civ. 14.08.1951 n. 2517).

Eredità giacente ed eredità vacante

L’eredità giacente non va confusa con l’eredità vacante che si configura quando non esistono chiamati che possono ancora accettare e l’eredità è devoluta allo Stato art. 586 c.c.

Dottrina e Giurisprudenza

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla ammissibilità dell’eredità giacente pro quota. Può capitare che, in presenza di più chiamati all’eredità, uno decida di accettare o è nel possesso dei beni ereditari, mentre gli altri, non essendo in possesso dei beni, rimangano nella posizione di chiamati. In tal caso, la giurisprudenza si è interrogata sulla configurabilità di una giacenza dell’eredità limitata alle sole quote di pertinenza dei chiamati non accettanti e non possessori oppure, tesi prevalentemente accolta, se la giacenza debba essere esclusa anche in considerazione del dato letterale della norma.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame:

  • La nomina del curatore dell'eredità giacente
  • Le funzioni
  • La cessazione dello stato di giacenza

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La legge Cirinnà e le unioni civili

unioni-civili

Titolo:  La legge sulla regolamentazione delle unioni civili: la riforma Cirinnà (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 1: 25-12-19
  •  Caso 2: 05-04-20

Crediti: 1 / corso
Costo: 25 € / corso

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Convivenze e unioni civili tra persone dello stesso sesso

La famiglia “di fatto” individua un nucleo di soggetti legati tra loro da vincoli affettivi che non sfociano, però, nel matrimonio, restando confinanti in una sfera sociale e pre-giuridica che sempre di più tende a invadere il campo del diritto. Il problema principale che sorge con riguardo alla famiglia di fatto consiste nell’individuare un fondamento normativo che consenta di attribuire rilevanza giuridica, quantomeno per taluni profili, a un rapporto che si svolge su un piano meramente fattuale.

Le difficoltà che incontra un pieno riconoscimento normativo della convivenza sono ancora più accentuate nel nostro ordinamento in riferimento alle unioni stabili e durature tra persone dello stesso sesso. La questione assume dei connotati profondamente differenti rispetto al discorso fin qui condotto circa le convivenze di fatto: per gli omosessuali non può, infatti, parlarsi di libera scelta nel rimanere al di fuori delle regole del diritto, essendo loro preclusa del tutto la possibilità di unirsi in matrimonio.

Con la legge Cirinnà, n. 76 del 20 maggio 2016, il legislatore ha finalmente regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta il testo della legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

In particolare viene presa in esame:

  • La legislazione familiare nazionale
  • Il concetto di famiglia
    - I vincoli familiari
    -La famiglia di fatto
  • La rilevanza della famiglia di fatto
  • Le unioni tra persone dello stesso sesso
    -La legge Cirinnà
    -Le unioni civili
  • Le convivenze

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reati ambientali

I nuovi reati ambientali

reati ambientali

Titolo: I nuovi reati ambientali (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • caso 1: 10/09/20
  • caso 2: 19/09/20

Costo:

  • caso 1: 25 €
  • caso 2: 30 €

Crediti:

  • caso 1: 1 CF
  • caso 2: 2 CF

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La legge 68/2015 contro i reati ambientali

Con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 22 maggio 2015, il titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, viene inserito nel libro II del codice penale. Questo intervento riformatore si è reso necessario da una parte per il proliferare di fenomeni aggressivi delle matrici ambientali, accresciuti dal notevole sviluppo tecnologico che ha connotato gli ultimi anni; dall’altra a causa dell’allarmante incremento dell’ingerenza nel settore di gruppi di criminalità organizzata, le cosiddette “ecomafie”.

Le principali innovazioni

La novella, introducendo un titolo autonomo nel corpus del codice penale, traduce l’intenzione del legislatore di arginare il fenomeno della decodificazione, per effetto del quale la normazione concernente particolari settori del diritto penale viene affidata unicamente alla legislazione speciale.

Le principali innovazioni apportate dalla riforma de qua attengono all’introduzione di fattispecie incriminatrici di natura delittuosa, corrispondenti circostanze aggravanti, ma anche norme di natura premiale, disposizioni relative a misure ablatorie e importanti novità circa il regime prescrizionale.

I contenuti del corso

Il corso analizza e commenta le principali novità introdotte nel codice penale dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015- Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015). In particolare, si prendono in esame:

  • Inquinamento ambientale - Articolo 452 bis c.p.
  • Disastro ambientale - Articolo 452 quater c.p.
  • Ravvedimento operoso - Articolo 452 decies c.p.
  • Confisca- Articolo 452 undecies c.p.

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La pubblicità degli studi legali

pubblicità-studi-legali

Titolo: La pubblicità degli studi legali (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  • Caso 2: 25-07-20

Crediti: 1 / corso
Costo: 25 € / corso

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Pubblicità sì, pubblicità no

Il tema della pubblicità degli studi legali, fino a un recente passato, è stato oggetto di un forte e vissuto dibattito tra i membri della professione forense.
Da un lato, un numeroso gruppo di professionisti reclamava il diritto a informare il pubblico sulla validità dei propri servizi professionali.
Dall’altro un’opposta posizione, altrettanto consistente, negava in modo assoluto e aprioristico tale possibilità, intravedendo nella pubblicizzazione dell’attività forense uno svilimento di natura mercantilista del decoro e del prestigio della professione stessa.
Tale contrasto deve tuttavia, oggi, ritenersi superato per opera dell’emanazione della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, cristallizzata nella legge n. 247 del 31 dicembre 2012 "Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense".

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta, alla luce della più recente giurisprudenza, le principali fonti normative e gli articoli del Codice Deontologico che prendono in esame la pubblicità e le informazioni pubbliche relative agli studi legali.

In particolare, si prendono in esame:

  • Art. 10 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – Informazioni sull’esercizio della professione
  • Art. 17 Codice Deontologico – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
  • Art. 35 Codice Deontologico – Dovere di corretta informazione
  • Art. 37 Codice Deontologico – Divieto di accaparramento di clientela
  • Art. 2 Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
    professionali
  • Art. 4 D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) – Libera concorrenza e pubblicità informativa

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