La contribuzione nel mondo forense

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Titolo: La contribuzione nel mondo forense (corso 1 e corso 2)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 16-01-24
  • Corso 2: 16-01-24

Crediti:

 1 credito/corso

Costo:

25 €/corso

La contribuzione forense

I contributi versati dai professionisti del mondo forense sono i mezzi finanziari della previdenza sociale.
È tuttavia necessario precisare che i contributi versati non vanno a vantaggio del singolo professionista che contribuisce, ma di tutti i professionisti in proporzione al reddito di ciascuno. Di conseguenza ciascun professionista concorre, con il versamento dei propri contributi, all’accumulo dei mezzi finanziari della previdenza sociale. Ne consegue che di tale somma complessiva si giova l’intera categoria professionale.
Il sistema previdenziale forense è caratterizzato dalla generale previsione di una contribuzione minima obbligatoria. Inoltre è prevista una contribuzione facoltativa.

In linea con la scelta di utilizzare il metodo retributivo quale sistema di calcolo delle prestazioni, la Cassa di previdenza degli avvocati prevede poi un contributo di solidarietà.
Tale ultima previsione dimostra come il versamento di contributi da parte degli iscritti alla Cassa forense risponda al principio di solidarietà dell’intera categoria professionale e sia finalizzato alla tutela del sistema di finanziamento della classe forense. Oltre che alla conservazione degli equilibri finanziari della medesima.

Ciascun professionista comunica telematicamente alla Cassa (entro il 30 settembre di ciascun anno) il reddito netto professionale dichiarato nel corso dell’anno precedente ai fini dell’IRPEF e il volume di affari dichiarato nel corso dell’anno precedente ai fini dell’IVA; tale comunicazione viene fatta a mezzo di appositi moduli predisposti dalla Cassa, attraverso i quali avviene l’autoliquidazione dei contributi dovuti (che si distinguono in soggettivi e integrativi).  In sede di autoliquidazione è infatti dovuto il 14,5% (15% a decorrere dal 1 gennaio 2021) del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF entro un tetto reddituale stabilito ogni anno: questo è il cosiddetto contributo soggettivo (contributo che è deducibile ai fini dell’IRPEF). Sul reddito eccedente il tetto reddituale appena citato, è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

I principi fondanti

I contributi nel mondo forense sono caratterizzati da diversi principi:

  • generalità,
  • uguaglianza,
  • capacità contributiva.

E' previsto quindi che tutti i professionisti iscritti alla Cassa forense e all’Albo professionale (per quanto riguarda il contributo integrativo) siano tenuti, in modo generale e uguale, al pagamento dei contributi in ragione del reddito professionale da loro dichiarato ai fini Irpef e al volume degli affari ai fini IVA.

La Corte Costituzionale, con più pronunce, si è espressa nel senso che la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense non è assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. A ciò consegue che, nel caso di mancato versamento del contributo da parte del professionista iscritto alla cassa previdenziale, non è ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione.

Viceversa, l’obbligazione tributaria tout court si fonda esclusivamente sulla capacità contributiva del cittadino e non ha necessariamente una destinazione predeterminata. Più specificatamente, in base al criterio di progressività del sistema tributario, l’obbligazione tributaria si basa sul dovere di concorrere alle spese pubbliche e può senz’altro rispondere a logiche di perequazione reddituale.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi alla contribuzione nel mondo forense:

  • La natura dei contributi nel mondo forense: soggettivo e integrativo
  • I principi che regolano la contribuzione nel mondo forense
  • Il versamento parziale e irregolare dei contributi ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva
  • Il trattamento dei contributi previdenziali versati indebitamente
  • La cancellazione dell’avvocato dall’Albo e la conseguente restituzione dei contributi versati

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Pensione di invalidità

Titolo: Pensione di invalidità (corso 1 e corso 2)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 03-07-24
  • Corso 2: 12-06-24

Crediti:

  • Corso 1: 1 credito
  • Corso 2: 2 crediti

Costo:

  • Corso 1: 25 €
  • Corso 2: 30 €

 

Pensione di invalidità

Nella previdenza forense è previsto un doppio grado di tutela dell’invalidità che dipende dal livello di riduzione (parziale o totale) della capacità di esercizio della professione forense.
L’articolo 1, comma III, della Legge n. 576 del 1980 prevede che la pensione di invalidità decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda amministrativa alla Cassa forense sussistendo tutti i requisiti previsti dalla Legge.
In base all’articolo 5 della stessa Legge sopra citata e all’articolo 10, comma I, del Regolamento per le prestazioni, il diritto alla pensione di invalidità è subordinato alla sussistenza di quattro requisiti:
1. la capacità dell’iscritto all’esercizio professionale ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
2. l’infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all’iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l’iscrizione o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo;
3. cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
4. iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

I principi fondanti

  1. Il principio della domanda
    L’articolo 1, comma II, della Legge n. 576 del 1980 prevede che la pensione di invalidità venga erogata dalla Cassa forense a domanda dei propri iscritti.
  2. Il principio della mobilità
    Nella previdenza forense vige il principio della mobilità dell’efficacia della domanda amministrativa, secondo il quale qualora la domanda di pensione venga presentata dall’interessato senza che si sia verificata la fattispecie completa (per esempio lo stato di invalidità), tale domanda è idonea a far acquisire il diritto alla pensione con il verificarsi dei requisiti e presupposti richiesti senza che sia necessario ripresentare la domanda.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi alla pensione di invalidità:

  • La pensione di invalidità: decorrenza e requisiti
    - La riduzione della capacità all’esercizio professionale
    - L’infermità o il difetto psicofisico sopravvenuti o aggravati
    - Il quinquennio di effettiva iscrizione e contribuzione
    - L’iscrizione alla Cassa forense da data anteriore al compimento del quarantesimo anno d’età
  • I principi fondanti
    - Il principio della domanda
    - Il principio della mobilità
  • La posizione reddituale del professionista
  • L’accertamento dello stato di invalidità
  • La revisione e la revoca della pensione di invalidità
  • Le modalità di calcolo della pensione di invalidità
  • La trasformazione in altra pensione

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Società a partecipazione pubblica

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Titolo: Società a partecipazione pubblica (corso 1 e corso 2)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 18-01-24
  • Corso 2: 18-01-24

Crediti: 1 crediti/corso

Costo: 25 €/ corso

 

Società a partecipazione pubblica

Negli ultimi decenni si registra una tendenza all’utilizzo di forme privatistiche per svolgere attività oggettivamente amministrative e alla sottoposizione di soggetti formalmente privati alle regole del procedimento amministrativo.
Pertanto, si deve ammettere l’esistenza di enti pubblici in forma societaria, aprendo il grande tema del rapporto esistente tra la forma soggettiva di derivazione privatistica e il regime che governa l’attività della società, caratterizzato dall’obbligo di osservare le regole del procedimento amministrativo. Può anche accadere che uno stesso soggetto, formalmente privato, indossi una veste pubblicistica o privatistica, quindi la sua natura sia cangiante, a seconda dell’attività che è tenuto a svolgere, diventando ente pubblico quando svolge un’attività procedimentalizzata e rimanendo un soggetto privato quando svolge un’attività sottoposta al regime privatistico.
Il diritto eurounitario precisa che l’obbligo di gara di appalto non riguarda soltanto l’ente pubblico tradizionale ma anche quei soggetti che, sebbene formalmente privati, presentano delle caratteristiche sostanziali che, nell’ottica della tutela della concorrenza, giustificano la sottoposizione alla procedura di evidenza pubblica disciplinata dal codice dei contratti pubblici.

Una società a partecipazione pubblica è una società che, nella propria compagine sociale, conta uno o più soci pubblici.
L’art. 1 del D.Lgs. 175/2016 (cd. Testo Unico sulle Società Pubbliche) prevede che le Pubbliche Amministrazioni hanno la possibilità di costituire società controllate ovvero società partecipate.

Le società in house

La società in house va considerata alla stregua di una mera articolazione interna dell’ente pubblico: non si tratta di un soggetto separato, ma di un mero ufficio privo di autonoma soggettività.
Di conseguenza, con il fenomeno della società in house assistiamo, sostanzialmente, al superamento non solo della forma societaria, ma anche della dualità tra socio pubblico e società partecipata dal socio pubblico.
Le Sezioni Unite definiscono la società in house come una forma di separazione patrimoniale senza reale soggettività, equiparandola a un patrimonio separato dell’ente pubblico. Con la pronuncia n. 26283 del 2013 la Cassazione a Sezioni Unite ha qualificato questo genere di società come una mera articolazione interna della Pubblica Amministrazione, una sua longa manus. La sentenza dice che “il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”.

La tendenza nazionale italiana degli ultimi anni è quella di tollerare il fenomeno dell’in house come un’ipotesi eccezionale. Infatti, quando l’ente pubblico opta per questa possibilità deve motivare perché sceglie di non rivolgersi alla libera concorrenza e soprattutto deve dimostrare il fallimento del mercato, che non è in grado di erogare quella prestazione.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi alla società a partecipazione pubblica:

  • Enti pubblici e forma societaria
  • Le società a partecipazione pubblica
  • La partecipazione societaria pubblica
  • Principio di legalità e tipicità
  • Le società in house

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Patrocinio a spese dello Stato

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Titolo: Patrocinio a spese dello Stato

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 06-08-24

Crediti: 1 crediti/corso

Costo: 25 €/ corso

 

Il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa di cui al 3° comma dell’art. 24 della Costituzione, secondo il quale “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”. In tal modo, al fine di tutelare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale, la persona non abbiente che vuole agire o difendersi in giudizio può richiedere la nomina di un avvocato e
la sua assistenza a spese dello Stato.
Inizialmente vi era il Gratuito Patrocinio, introdotto dal Regio Decreto n. 3282 del 1923, definito dall’articolo 1 come “ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”.
Successivamente è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, prima nelle controversie di lavoro (Legge 533/1973), poi nella disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (Legge 184/1983) e in tempi più recenti l’istituto è stato esteso al processo penale e ai giudizi civili e amministrativi. Il patrocinio a spese dello Stato è attualmente disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) agli artt. 74-145. Da ultimo, l’art. 3.1 della nuova legge professionale forense (Legge 247/2012), in vigore dal 2 febbraio 2013, impone all’avvocato di assicurare il patrocinio a favore dei non abbienti.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto unicamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, così come disposto dall’art. 24 della Costituzione.

Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato la parte titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale non superiore a un determinato importo (nel 2022, pari a 11.746,68 €) e purché (nei giudizi diversi dal penale) le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Il limite di reddito è adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Recentemente, il decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 ha adeguato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elevandolo a 12.838,01 €, sulla base dell’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio che va dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 pari al 9,4%. Il precedente provvedimento del 21 aprile 2023 faceva infatti riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2020. Il nuovo limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventerà operativo con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare (in caso di redditi prodotti all’estero, i cittadini extracomunitari devono produrre apposita certificazione dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato), gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Nello specifico, in ambito penale, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato, la parte offesa/danneggiato ai fini dell’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi al patrocinio a spese dello Stato

  • Istituto
  • Condizioni soggettive della parte richiedente
  • Controversie transfrontaliere
  • Ammissibilità ed esclusione
  • Istanza di ammissione
  • Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
  • Altre spese

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