GDPR Il regolamento europeo 2016/679

Titolo: GPDR Il regolamento europeo (1 corso)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 16-01-21

Crediti: 1 credito

Costo: 25 €/ corso

 

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Il diritto e tutela della privacy

Il corso analizza il diritto alla privacy sia nella sua parte statica sia nel suo aspetto dinamico. La privacy statica consiste nel diritto alla riservatezza della propria vita privata, ovverosia la libertà di non subire intrusioni indesiderate nella propria sfera intima.
La privacy dinamica (o partecipativa) riguarda invece il diritto alla protezione dei dati personali, cioè il rispetto dei principi di trasparenza in materia di circolazione dei propri dati e di controllo sulla diffusione dell’informazione circa se stessi.

Mentre la privacy statica costituisce una sorta di diritto individuale, che tutela il singolo nella sua sfera privata, il diritto alla privacy dinamica amplia la tutela del soggetto oltre l’aspetto privato e in particolare lo estende alle relazioni sociali. Viene così garantita l’autodeterminazione decisionale e il controllo sulla circolazione dei propri dati. In particolare, la tutela della privacy e in particolare la riservatezza dei dati personali è diventata oggi, anche in virtù del fortissimo sviluppo tecnologico e informatico, un diritto imprescindibile e fondamentale, che impone l’esigenza di una regolamentazione del diritto alla protezione dei dati.

Il regolamento europeo GDPR

Il Parlamento Europeo, in data 14 aprile 2016, ha approvato definitivamente, dopo un iter legislativo durato oltre quattro anni, il nuovo Regolamento generale sul trattamento dei dati che si compone di due strumenti: il GDPR e una direttiva, indirizzata alla “regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all’esecuzione delle sanzioni penali” che sostituirà la decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle Autorità di polizia e giustizia.
Il General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 è il nuovo Regolamento europeo avente a oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (art. 1, par. 1), volto a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato sia nel settore pubblico.

Il Regolamento, composto da 173 considerando e da 99 articoli, è destinato ad abrogare la Direttiva 95/46 che ha portato l’Italia all’adozione del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) in quanto con esso cambiano le modalità di gestione dei dati, della loro raccolta e del loro trattamento.

Con il Regolamento generale sulla protezione dei dati viene in parte ridisegnato l’organigramma in materia di privacy, con l’introduzione di nuove figure soggettive e l’attribuzione di nuovi compiti e responsabilità.
In particolare, il titolare del trattamento (o data controller) è la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi per il trattamento dei dati.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza il tema del diritto alla privacy, prendendo in esame:

  • Il Regolamento europeo GDPR
  • I ruoli e le responsabilità
  • Il concetto di accountability
  • L'informatica e l'acquisizione del consenso
  • Il rischio digitale e il registro delle attività di trattamento
  • "Privacy by design" e "privacy by default"
  • La "data breach notification"
  • Il diritto all'oblio e il diritto alla portabilità dei dati personali
  • Le misure di sicurezza e le sanzioni

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attività avvocato

Attività professionale dell’avvocato

Titolo: L'attività professionale dell'avvocato (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 25-01-20
  • Corso 2: 25-01-20

Crediti: 1 credito/ corso

Costo:  25 € /corso

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Attività professionale dell'avvocato: l'assistenza giudiziale

L’assistenza giudiziale e quella stragiudiziale sono oggetto dell’attività professionale dell'avvocato.

Rientrano tra le prestazioni giudiziali tutte quelle attività attinenti a un procedimento giudiziario, a prescindere dalla specifica natura dell’atto destinato a concluderlo.
La sezione II della Corte di Cassazione, con la pronuncia 5415/2009, ha a tal proposito specificato che tra le prestazioni giudiziali vanno annoverate anche le attività che l’avvocato svolge al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa o rappresentanza in giudizio.
L’articolo 2 comma 5 della legge 31 dicembre n. 247/2012 sottolinea che sono attività esclusive dell'avvocato:

  • l’assistenza
  • la rappresentanza
  • e la difesa

nei giudizi dinnanzi a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
L’articolo 348 del codice penale si premura infatti di punire chiunque svolga l’attività di assistenza giudiziale in assenza del necessario titolo di abilitazione.

L'assistenza stragiudiziale

La nozione di assistenza stragiudiziale si riferisce all’attività di consulenza legale pertanto presenta confini più labili e incerti. Le prestazioni stragiudiziali, così come quelle giudiziali esigono particolari capacità e qualificazioni, oltre che il rispetto delle norme deontologiche.
Di conseguenza l’attività stragiudiziale, quando svolta in modo professionale e continuativo, deve ritenersi riservata agli avvocati; al contrario, può essere svolta da chiunque qualora si tratti di consulenza saltuaria o episodica.

La legge di riforma della professione forense ha introdotto una tendenziale riserva in favore degli avvocati con riferimento all’attività stragiudiziale che sia riferibile, anche in prospettiva, a un’attività di natura giudiziale.
L’articolo 2 comma 6 l.r.f. sancisce in effetti che l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è di esclusiva competenza degli avvocati, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. Tale articolo è applicabile fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF,  analizza il tema dell'attività professionale dell'avvocato, prendendo in esame:

  • Il mandato alle liti e il conferimento dell’incarico
  • La distinzione tra cliente e parte assistita
  • Le professioni intellettuali nel codice civile
  • Il diritto al compenso
  • Il patto di quota lite
  • L’autonomia del compenso e la solidarietà professionale
  • La prescrizione del diritto al compenso
  • Le azioni per il pagamento del compenso
  • Il patrocinio a spese dello Stato
  • La difesa d’ufficio
  • L’avvocato telematico

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iscrizione all'albo

Iscrizione all’albo ordinario e agli elenchi speciali

iscrizione-allalbo

Titolo: Iscrizione all'albo ordinario e agli elenchi speciali (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 16-01-21
  • Corso 2: 16-01-21

Crediti: 1 credito / corso

Costo:  25 € /corso

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Iscrizione all'albo ed esercizio dell'attività

L’iscrizione a un Albo circondariale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di avvocato. Tale concetto affermato nell'art. 2 comma 3 della l.r.f. viene ribadito dall’articolo 5 del Codice deontologico forense: per l’esercizio dell’attività riservata agli avvocati è necessaria l’iscrizione all’Albo. In particolare è riservata agli avvocati iscritti all’Albo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, nonché l’attività professionale di consulenza legale e assistenza stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale. Per potersi iscrivere all'Albo degli avvocati occorre soddisfare i seguenti requisiti:

    • avere il diploma di laurea in giurisprudenza e aver superato l'esame di abilitazione;
    • essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea;
    • avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
    • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
    • non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
    • essere di condotta irreprensibile.

Il titolo di avvocato

L’uso del titolo di avvocato spetta soltanto a chi è o è stato iscritto a un Albo circondariale e agli avvocati dello Stato. E' invece precluso agli avvocati che sono stati radiati dall’Albo. Chi esercita l’attività di avvocato in assenza di iscrizione all’Albo è soggetto a sanzioni penali e civili. Si segnala inoltre che prima di poter esercitare a pieno titolo l'attività di avvocato occorre giurare davanti al Consiglio dell’Ordine, in seduta pubblica, di impegnarsi a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione forense.

Il decreto 178/2016

Il Ministero della Giustizia ha adottato, con decreto n. 178 del 16 agosto 2016, il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine, nonché le modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione e impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine. In particolare gli articoli 2, 3 e 4 del decreto 178/2016 riportano tutti gli elementi che devono essere indicati nell’Albo, negli elenchi e nei registri per ciascun professionista iscritto. L’art. 6 “Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi” dispone che la domanda di iscrizione sia inserita nel sistema informatico centrale. Tale domanda viene presentata da parte dell'interessato o del relativo Consiglio dell’Ordine circondariale. Quest'ultimo ha il compito di accertare la regolarità e la correttezza dei dati, dei documenti inseriti e la sussistenza dei necessari requisiti.

L'albo ordinario e gli elenchi speciali

L’Albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell’Ordine costituito presso ogni circondario di tribunale, è così suddiviso:

  • l’Albo ordinario;
  • un Registro speciale per i praticanti avvocati e un elenco per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo;
  • un Elenco speciale per gli avvocati degli Enti pubblici;
  • un Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno;
  • una Sezione speciale dedicata agli avvocati comunitari stabiliti e alle società tra avvocati.

La data dell’iscrizione nell’Albo ordinario e negli elenchi speciali stabilisce l’anzianità per ciascun professionista.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame l'iscrizione all'albo degli avvocati e agli elenchi speciali. In particolare, vengono analizzati i seguenti punti:

  • L'iscrizione all'albo
  • L'albo ordinario degli avvocati
  • Il registro dei praticanti
  • L'elenco degli avvocati degli enti pubblici
  • Gli avvocati comunitari stabiliti
  • L'elenco degli avvocati specialisti
  • L'albo dei Cassazionisti
  • L'elenco dei professori
  • Le associazioni tra avvocati e multidisciplinari

 

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Reati informatici e diritto penale del web

reati-informatici

Titolo: Diritto penale del web (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 1-10-2020
  • Corso 2: 1-10-2020

Crediti:

  • Corso 1: 1 credito
  • Corso 2: 2 crediti

Costo: 

  • Corso 1: 25 €
  • Corso 2: 30 €

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Diritto penale del web: l'evoluzione legislativa

L’evoluzione tecnologica ha avuto notevoli ripercussioni anche sul piano giuridico. Un certo uso dei sistemi informatici è infatti potenzialmente idoneo a favorire la commissione di attività illecite.

Un'importante riforma in tema di criminalità informatica si è realizzata mediante la legge 48 del 2008, avente a oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa.

La Convenzione di Budapest costituisce il primo accordo internazionale avente a oggetto i crimini informatici. Esso nasce dall’esigenza di perseguire una politica penale comune contro la diffusione dei reati telematici, promuovendo l’armonizzazione delle legislazioni penali e favorendo la cooperazione sovranazionale, al fine di arginare tale fenomeno criminale.

Questa importante riforma normativa ha apportato varie modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.  Ha inoltre aggiunto l’articolo 24 bis del decreto 231/2001 che inserisce vari reati informatici, prima assenti, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Reati informatici propri e impropri

In considerazione della pluralità delle condotte illecite ricollegabili a vario titolo al settore dell’informatica e
del web, si tende a distinguere i reati informatici propri da quelli impropri.

I reati informatici propri, detti anche reati informatici in senso stretto, sono quei fatti penalmente rilevanti in cui la condotta criminosa ha necessariamente a oggetto dei sistemi informatici.
Appartiene a tale genus il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto e punito ex
art. 615 ter del codice penale.

Per quanto riguarda la categoria dei reati informatici impropri, o reati eventualmente informatici, comprende invece quei reati comuni che possono essere eventualmente commessi mediante l’utilizzo degli strumenti telematici, come, per esempio, la truffa realizzata on line.

Tali ipotesi criminose, che si consumano mediante gli strumenti del computer e della connessione web, alimentano
spesso dubbi tra gli interpreti, in merito al rispetto del principio di legalità.

E' necessario infatti di volta in volta verificare la rispondenza della condotta illecita realizzata tramite i sistemi informatici con il modello tipico, positivizzato e penalmente sanzionato dal legislatore.

I contenuti

I corsi, accreditati dal CNF, prendono in esame:

  • La frode informatica
  • L'accesso abusivo a un sistema informatico
  • Il falso informatico
  • La diffamazione via internet
  • Prostituzione e pedopornografia online
  • Il furto dell'identità digitale
  • Il trattamento dei dati personali via web

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L’eredità giacente

Titolo: L'eredità giacente (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 4/02/19
  • Caso 2: 14/02/19 

Crediti:

  • Caso 1: 1 credito
  • Caso 2: 2 crediti

Costo: 

  • Caso 1: 25 €
  • Caso 2: 30 €

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Eredità giacente

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di eredità giacente. L’istituto, disciplinato nel capo VIII del Titolo I del Libro II del Codice Civile agli artt. 528-532, è diretto a garantire la conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario - temporaneamente privo di titolare - nel periodo intercorrente tra il momento dell’apertura della successione (coincidente con la morte della persona) e quello dell’eventuale accettazione dell’eredità da parte del chiamato, al fine di evitare che in questo arco temporale il patrimonio rimanga privo di tutela giuridica e possa subire pregiudizi. L’eredità giacente concreta un patrimonio separato, cioè una massa patrimoniale sottratta all’amministrazione del suo soggetto giuridico e affidata a un amministratore; ma non si tratta secondo la giurisprudenza di persona giuridica (così Cass. civ. 14.08.1951 n. 2517).

Eredità giacente ed eredità vacante

L’eredità giacente non va confusa con l’eredità vacante che si configura quando non esistono chiamati che possono ancora accettare e l’eredità è devoluta allo Stato art. 586 c.c.

Dottrina e Giurisprudenza

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla ammissibilità dell’eredità giacente pro quota. Può capitare che, in presenza di più chiamati all’eredità, uno decida di accettare o è nel possesso dei beni ereditari, mentre gli altri, non essendo in possesso dei beni, rimangano nella posizione di chiamati. In tal caso, la giurisprudenza si è interrogata sulla configurabilità di una giacenza dell’eredità limitata alle sole quote di pertinenza dei chiamati non accettanti e non possessori oppure, tesi prevalentemente accolta, se la giacenza debba essere esclusa anche in considerazione del dato letterale della norma.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame:

  • La nomina del curatore dell'eredità giacente
  • Le funzioni
  • La cessazione dello stato di giacenza

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La legge Cirinnà e le unioni civili

unioni-civili

Titolo:  La legge sulla regolamentazione delle unioni civili: la riforma Cirinnà (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 1: 25-12-19
  •  Caso 2: 05-04-20

Crediti: 1 / corso
Costo: 25 € / corso

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Convivenze e unioni civili tra persone dello stesso sesso

La famiglia “di fatto” individua un nucleo di soggetti legati tra loro da vincoli affettivi che non sfociano, però, nel matrimonio, restando confinanti in una sfera sociale e pre-giuridica che sempre di più tende a invadere il campo del diritto. Il problema principale che sorge con riguardo alla famiglia di fatto consiste nell’individuare un fondamento normativo che consenta di attribuire rilevanza giuridica, quantomeno per taluni profili, a un rapporto che si svolge su un piano meramente fattuale.

Le difficoltà che incontra un pieno riconoscimento normativo della convivenza sono ancora più accentuate nel nostro ordinamento in riferimento alle unioni stabili e durature tra persone dello stesso sesso. La questione assume dei connotati profondamente differenti rispetto al discorso fin qui condotto circa le convivenze di fatto: per gli omosessuali non può, infatti, parlarsi di libera scelta nel rimanere al di fuori delle regole del diritto, essendo loro preclusa del tutto la possibilità di unirsi in matrimonio.

Con la legge Cirinnà, n. 76 del 20 maggio 2016, il legislatore ha finalmente regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta il testo della legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

In particolare viene presa in esame:

  • La legislazione familiare nazionale
  • Il concetto di famiglia
    - I vincoli familiari
    -La famiglia di fatto
  • La rilevanza della famiglia di fatto
  • Le unioni tra persone dello stesso sesso
    -La legge Cirinnà
    -Le unioni civili
  • Le convivenze

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reati ambientali

I nuovi reati ambientali

reati ambientali

Titolo: I nuovi reati ambientali (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • caso 1: 10/09/20
  • caso 2: 19/09/20

Costo:

  • caso 1: 25 €
  • caso 2: 30 €

Crediti:

  • caso 1: 1 CF
  • caso 2: 2 CF

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La legge 68/2015 contro i reati ambientali

Con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 22 maggio 2015, il titolo VI bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, viene inserito nel libro II del codice penale. Questo intervento riformatore si è reso necessario da una parte per il proliferare di fenomeni aggressivi delle matrici ambientali, accresciuti dal notevole sviluppo tecnologico che ha connotato gli ultimi anni; dall’altra a causa dell’allarmante incremento dell’ingerenza nel settore di gruppi di criminalità organizzata, le cosiddette “ecomafie”.

Le principali innovazioni

La novella, introducendo un titolo autonomo nel corpus del codice penale, traduce l’intenzione del legislatore di arginare il fenomeno della decodificazione, per effetto del quale la normazione concernente particolari settori del diritto penale viene affidata unicamente alla legislazione speciale.

Le principali innovazioni apportate dalla riforma de qua attengono all’introduzione di fattispecie incriminatrici di natura delittuosa, corrispondenti circostanze aggravanti, ma anche norme di natura premiale, disposizioni relative a misure ablatorie e importanti novità circa il regime prescrizionale.

I contenuti del corso

Il corso analizza e commenta le principali novità introdotte nel codice penale dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015- Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015). In particolare, si prendono in esame:

  • Inquinamento ambientale - Articolo 452 bis c.p.
  • Disastro ambientale - Articolo 452 quater c.p.
  • Ravvedimento operoso - Articolo 452 decies c.p.
  • Confisca- Articolo 452 undecies c.p.

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La pubblicità degli studi legali

pubblicità-studi-legali

Titolo: La pubblicità degli studi legali (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  • Caso 2: 25-07-20

Crediti: 1 / corso
Costo: 25 € / corso

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Pubblicità sì, pubblicità no

Il tema della pubblicità degli studi legali, fino a un recente passato, è stato oggetto di un forte e vissuto dibattito tra i membri della professione forense.
Da un lato, un numeroso gruppo di professionisti reclamava il diritto a informare il pubblico sulla validità dei propri servizi professionali.
Dall’altro un’opposta posizione, altrettanto consistente, negava in modo assoluto e aprioristico tale possibilità, intravedendo nella pubblicizzazione dell’attività forense uno svilimento di natura mercantilista del decoro e del prestigio della professione stessa.
Tale contrasto deve tuttavia, oggi, ritenersi superato per opera dell’emanazione della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, cristallizzata nella legge n. 247 del 31 dicembre 2012 "Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense".

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta, alla luce della più recente giurisprudenza, le principali fonti normative e gli articoli del Codice Deontologico che prendono in esame la pubblicità e le informazioni pubbliche relative agli studi legali.

In particolare, si prendono in esame:

  • Art. 10 Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – Informazioni sull’esercizio della professione
  • Art. 17 Codice Deontologico – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
  • Art. 35 Codice Deontologico – Dovere di corretta informazione
  • Art. 37 Codice Deontologico – Divieto di accaparramento di clientela
  • Art. 2 Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi
    professionali
  • Art. 4 D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) – Libera concorrenza e pubblicità informativa

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avvocato-colleghi-deontologia

Il rapporto tra colleghi

avvocato-colleghi-deontologia

Titolo: Il rapporto tra colleghi
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 2: 31-12-19

Crediti: 1
Costo: 25 €

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Il rapporto tra colleghi

Con il nuovo Codice Deontologico Forense (CdF) - approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014- i rapporti con i colleghi sono disciplinati nel Titolo III e non più nel Titolo II, diversamente dal precedente testo. Con la scelta di invertire l’ordine è stato deciso di dare centralità e preminenza ai rapporti con il cliente (ora, collocati al Titolo II) e allineare il nuovo Codice Deontologico Forense a quello europeo.
Nell’attuale codice, al Titolo III, non si ritrovano più tutti gli articoli che nella precedente versione componevano il Titolo II. In particolare, la previsione relativa ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine (prima art. 24 ora art. 70 CdF) è stata trasferita in un nuovo Titolo sui rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI), quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega (prima art. 28 ora art. 48 CdF) è prevista nel Titolo IV sui doveri dell’avvocato nel processo, mentre la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati (prima art. 34 ora art. 7 CdF) è collocata nel Titolo I (Principi generali).

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta alla luce della più recente giurisprudenza i principali articoli del Codice Deontologico che prendono in esame il rapporto con i collaboratori di studio e i praticanti. In particolare il corso prende in esame:

Art 38 Rapporto di colleganza (art. 22 precedente codice)
Art 39 rapporti con i collaboratori dello studio (art. 25 precedente codice)
Art 40 rapporti con i praticanti (art. 26 precedente formulazione)
Art. 41 rapporti con parte assistita da collega (art. 27 precedente formulazione)
Art 42 notizie riguardanti il collega (art.29 precedente formulazione)
Art. 43 obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 precedente formulazione)
Art. 44 divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 32 precedente formulazione)
Art 45 sostituzione del collega nell’attività di difesa (art. 33 precedente formulazione)
Art 46 dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 23 precedente formulazione)
Art 47 obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Art 48 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 precedente formulazione)
Art 70 (art. 24 precedente formulazione)

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dovere-avvocato-titolo-IV

I doveri dell’avvocato nel processo

dovere-avvocato-titolo-IV

Titolo: I doveri dell'avvocato nel processo
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: 

  • Caso 1: 14-06-2019

Crediti: 2
Costo: 30 €

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Il titolo IV del codice deontologico

Il titolo IV del Codice deontologico, che mancava nel precedente, rappresenta quindi una novità del nuovo testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014.

Comprende gli articoli dal 46 al 62 e raccoglie tutte le norme relative all'attività processuale dell’avvocato, elencando i doveri imposti a tale figura professionale.

Nel titolo IV si possono distinguere tre gruppi di disposizioni:

  • i doveri dell’avvocato nel processo (difesa, riservatezza e verità);
  • la compatibilità del ruolo di difensore rispetto a particolari funzioni (testimone, magistrato onorario, arbitro, mediatore);
  • i rapporti dell’avvocato con vari soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo (testimoni, magistrati, arbitri e altri ausiliari, nonché organi di informazione).

Va sottolineato che una delle novità più significative del nuovo codice è l'art. 56 che vieta al difensore che assiste minori di effettuarne l’ascolto senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

I temi principali del corso

Il corso prende in esame tutti gli articoli del titolo IV del codice deontologico, viene quindi proposta una analisi dei principali doveri e divieti. In particolare:

  • principio di lealtà, correttezza, diligenza e probità nell’ambito del reciproco rapporto tra difensori
  • divieto di introdurre nel procedimento elementi di prova di cui si conosca o apprenda la falsità
  • dovere di correttezza e riservatezza nella testimonianza
  • divieto di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti
  • dovere dell'avvocato di intraprendere rapporti di reciproco rispetto coni  vari soggetti che a titolo diverso intervengono nel processo.

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