Reati contro il patrimonio culturale

Titolo: Reati contro il patrimonio culturale (corso 1 e corso 2)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 19-10-2024
  • Corso 2: in fase di accreditamento

Crediti:

  • Corso 1: 1 CF
  • Corso 2: in fase di accreditamento

Costo:

  • Corso 1: 25 €
  • Corso 2: in fase di accreditamento

Reati contro il patrimonio culturale: quali novità?

Nel marzo 2022, la Legge n. 22 ha aggiunto al libro II del Codice penale italiano un nuovo titolo: "Dei delitti contro il patrimonio culturale". Questo aggiornamento normativo ha incluso sia la riformulazione di reati esistenti che l'introduzione di nuove forme di comportamento criminale contro il patrimonio culturale.

L'adesione dell'Italia alla Convenzione di Nicosia nel 2017 ha sottolineato l'impegno del paese a imporre pene più severe per i reati legati ai beni culturali, per aderire alle norme internazionali.

Con la riforma del 2022, il legislatore ha aumentato le sanzioni per i reati contro il patrimonio culturale, mirando a enfatizzare l'importanza della protezione di beni di interesse culturale e paesaggistico.
È importante notare che i reati contro il patrimonio culturale sono considerati eccezioni al principio di territorialità, come  stabilito nell'articolo 518 undevicies del Codice penale. Occorre inoltre considerare che questo articolo prevede l'applicazione delle disposizioni anche per reati commessi all'estero a danno del patrimonio culturale nazionale. Infine, la Legge 22/2022 ha ampliato l'elenco dei reati che comportano responsabilità amministrativa degli enti, promuovendo l'adozione di programmi di conformità da parte degli enti stessi. Il fine ultimo della nuova Legge è quello di prevenire atti criminali contro il patrimonio culturale.

La tutela del patrimonio culturale in Italia

Il patrimonio culturale costituisce un  bene giuridico protetto fondamentale. L'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale protegge e promuove la cultura, la ricerca scientifica e tecnica. Inoltre l'articolo 9 tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nazionale. L'ultima modifica all'articolo 9 è stata introdotta dalla Legge costituzionale 1/2022, che ha sottolineato l'importanza della protezione dei beni ambientali.

Oltre alla Costituzione, altre leggi dimostrano l'attenzione del legislatore verso la salvaguardia del patrimonio culturale. Tra queste, si annoverano: la Legge 1089/1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, successivamente abrogata dal D. Lgs. n. 490/1999, e il decreto legislativo 42/2004, che costituisce il codice dei beni culturali e del paesaggio.

In seguito alla novella del 2022, si è passati dall'inclusione delle fattispecie nella legislazione speciale al loro inserimento nel Codice penale. Si è quindi rafforzato il valore giuridico degli oggetti materiali coinvolti in comportamenti ritenuti penalmente rilevanti.

Oggetto materiale

Tutte le fattispecie criminali contenute nel nuovo libro II, titolo 8 bis del Codice penale, condividono un unico elemento: l'oggetto materiale su cui si basa il reato. La specificità di questo oggetto materiale giustifica l'inclusione di circostanze attenuanti e aggravanti specifiche per i reati contro il patrimonio culturale.

La riforma introdotta con la Legge 22/2022 non ha presentato una definizione autonoma dell'oggetto di questi reati. La definizione specifica dell'oggetto materiale tutelato dai reati contemplati nel titolo 8 bis è rintracciabile nel Decreto legislativo 42/2004, che costituisce il Codice dei beni culturali e del paesaggio

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi ai Reati contro il patrimonio culturale:

  • Offensività
  • Oggetto materiale
  • Struttura
  • Analisi dei reati
    • Furto dei beni culturali
    • Appropriazione indebita dei beni culturali
    • Ricettazione dei beni culturali
    • Impiego di beni culturali
    • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
    • Importazione illecita di beni culturali
    • Uscita o esportazione illecita di beni culturali
    • Danneggiamento del patrimonio culturale
    • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
    • Contraffazione di opere d’arte
    • Casi di non punibilità
  • Circostanze aggravanti e attenuanti
  • Confisca

Resta aggiornato
Vuoi ricevere informazioni su nuovi corsi e offerte?

Domanda anti- robot:

La contribuzione nel mondo forense

eredità-giacente

Titolo: La contribuzione nel mondo forense (corso 1 e corso 2)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 16-01-24
  • Corso 2: 16-01-24

Crediti:

 1 credito/corso

Costo:

25 €/corso

La contribuzione forense

I contributi versati dai professionisti del mondo forense sono i mezzi finanziari della previdenza sociale.
È tuttavia necessario precisare che i contributi versati non vanno a vantaggio del singolo professionista che contribuisce, ma di tutti i professionisti in proporzione al reddito di ciascuno. Di conseguenza ciascun professionista concorre, con il versamento dei propri contributi, all’accumulo dei mezzi finanziari della previdenza sociale. Ne consegue che di tale somma complessiva si giova l’intera categoria professionale.
Il sistema previdenziale forense è caratterizzato dalla generale previsione di una contribuzione minima obbligatoria. Inoltre è prevista una contribuzione facoltativa.

In linea con la scelta di utilizzare il metodo retributivo quale sistema di calcolo delle prestazioni, la Cassa di previdenza degli avvocati prevede poi un contributo di solidarietà.
Tale ultima previsione dimostra come il versamento di contributi da parte degli iscritti alla Cassa forense risponda al principio di solidarietà dell’intera categoria professionale e sia finalizzato alla tutela del sistema di finanziamento della classe forense. Oltre che alla conservazione degli equilibri finanziari della medesima.

Ciascun professionista comunica telematicamente alla Cassa (entro il 30 settembre di ciascun anno) il reddito netto professionale dichiarato nel corso dell’anno precedente ai fini dell’IRPEF e il volume di affari dichiarato nel corso dell’anno precedente ai fini dell’IVA; tale comunicazione viene fatta a mezzo di appositi moduli predisposti dalla Cassa, attraverso i quali avviene l’autoliquidazione dei contributi dovuti (che si distinguono in soggettivi e integrativi).  In sede di autoliquidazione è infatti dovuto il 14,5% (15% a decorrere dal 1 gennaio 2021) del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF entro un tetto reddituale stabilito ogni anno: questo è il cosiddetto contributo soggettivo (contributo che è deducibile ai fini dell’IRPEF). Sul reddito eccedente il tetto reddituale appena citato, è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

I principi fondanti

I contributi nel mondo forense sono caratterizzati da diversi principi:

  • generalità,
  • uguaglianza,
  • capacità contributiva.

E' previsto quindi che tutti i professionisti iscritti alla Cassa forense e all’Albo professionale (per quanto riguarda il contributo integrativo) siano tenuti, in modo generale e uguale, al pagamento dei contributi in ragione del reddito professionale da loro dichiarato ai fini Irpef e al volume degli affari ai fini IVA.

La Corte Costituzionale, con più pronunce, si è espressa nel senso che la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense non è assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. A ciò consegue che, nel caso di mancato versamento del contributo da parte del professionista iscritto alla cassa previdenziale, non è ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione.

Viceversa, l’obbligazione tributaria tout court si fonda esclusivamente sulla capacità contributiva del cittadino e non ha necessariamente una destinazione predeterminata. Più specificatamente, in base al criterio di progressività del sistema tributario, l’obbligazione tributaria si basa sul dovere di concorrere alle spese pubbliche e può senz’altro rispondere a logiche di perequazione reddituale.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi alla contribuzione nel mondo forense:

  • La natura dei contributi nel mondo forense: soggettivo e integrativo
  • I principi che regolano la contribuzione nel mondo forense
  • Il versamento parziale e irregolare dei contributi ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva
  • Il trattamento dei contributi previdenziali versati indebitamente
  • La cancellazione dell’avvocato dall’Albo e la conseguente restituzione dei contributi versati

Resta aggiornato
Vuoi ricevere informazioni su nuovi corsi e offerte?

Domanda anti- robot:

Pensione di invalidità

Titolo: Pensione di invalidità (corso 1 e corso 2)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 03-07-24
  • Corso 2: 12-06-24

Crediti:

  • Corso 1: 1 credito
  • Corso 2: 2 crediti

Costo:

  • Corso 1: 25 €
  • Corso 2: 30 €

 

Pensione di invalidità

Nella previdenza forense è previsto un doppio grado di tutela dell’invalidità che dipende dal livello di riduzione (parziale o totale) della capacità di esercizio della professione forense.
L’articolo 1, comma III, della Legge n. 576 del 1980 prevede che la pensione di invalidità decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda amministrativa alla Cassa forense sussistendo tutti i requisiti previsti dalla Legge.
In base all’articolo 5 della stessa Legge sopra citata e all’articolo 10, comma I, del Regolamento per le prestazioni, il diritto alla pensione di invalidità è subordinato alla sussistenza di quattro requisiti:
1. la capacità dell’iscritto all’esercizio professionale ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
2. l’infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all’iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l’iscrizione o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo;
3. cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
4. iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

I principi fondanti

  1. Il principio della domanda
    L’articolo 1, comma II, della Legge n. 576 del 1980 prevede che la pensione di invalidità venga erogata dalla Cassa forense a domanda dei propri iscritti.
  2. Il principio della mobilità
    Nella previdenza forense vige il principio della mobilità dell’efficacia della domanda amministrativa, secondo il quale qualora la domanda di pensione venga presentata dall’interessato senza che si sia verificata la fattispecie completa (per esempio lo stato di invalidità), tale domanda è idonea a far acquisire il diritto alla pensione con il verificarsi dei requisiti e presupposti richiesti senza che sia necessario ripresentare la domanda.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi alla pensione di invalidità:

  • La pensione di invalidità: decorrenza e requisiti
    - La riduzione della capacità all’esercizio professionale
    - L’infermità o il difetto psicofisico sopravvenuti o aggravati
    - Il quinquennio di effettiva iscrizione e contribuzione
    - L’iscrizione alla Cassa forense da data anteriore al compimento del quarantesimo anno d’età
  • I principi fondanti
    - Il principio della domanda
    - Il principio della mobilità
  • La posizione reddituale del professionista
  • L’accertamento dello stato di invalidità
  • La revisione e la revoca della pensione di invalidità
  • Le modalità di calcolo della pensione di invalidità
  • La trasformazione in altra pensione

Resta aggiornato
Vuoi ricevere informazioni su nuovi corsi e offerte?

Domanda anti- robot:

Patrocinio a spese dello Stato

eredità-giacente

Titolo: Patrocinio a spese dello Stato

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 06-08-24

Crediti: 1 crediti/corso

Costo: 25 €/ corso

 

Il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa di cui al 3° comma dell’art. 24 della Costituzione, secondo il quale “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”. In tal modo, al fine di tutelare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale, la persona non abbiente che vuole agire o difendersi in giudizio può richiedere la nomina di un avvocato e
la sua assistenza a spese dello Stato.
Inizialmente vi era il Gratuito Patrocinio, introdotto dal Regio Decreto n. 3282 del 1923, definito dall’articolo 1 come “ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”.
Successivamente è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, prima nelle controversie di lavoro (Legge 533/1973), poi nella disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (Legge 184/1983) e in tempi più recenti l’istituto è stato esteso al processo penale e ai giudizi civili e amministrativi. Il patrocinio a spese dello Stato è attualmente disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) agli artt. 74-145. Da ultimo, l’art. 3.1 della nuova legge professionale forense (Legge 247/2012), in vigore dal 2 febbraio 2013, impone all’avvocato di assicurare il patrocinio a favore dei non abbienti.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto unicamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, così come disposto dall’art. 24 della Costituzione.

Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato la parte titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale non superiore a un determinato importo (nel 2022, pari a 11.746,68 €) e purché (nei giudizi diversi dal penale) le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Il limite di reddito è adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Recentemente, il decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 ha adeguato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elevandolo a 12.838,01 €, sulla base dell’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio che va dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 pari al 9,4%. Il precedente provvedimento del 21 aprile 2023 faceva infatti riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2020. Il nuovo limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventerà operativo con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare (in caso di redditi prodotti all’estero, i cittadini extracomunitari devono produrre apposita certificazione dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato), gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Nello specifico, in ambito penale, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato, la parte offesa/danneggiato ai fini dell’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi al patrocinio a spese dello Stato

  • Istituto
  • Condizioni soggettive della parte richiedente
  • Controversie transfrontaliere
  • Ammissibilità ed esclusione
  • Istanza di ammissione
  • Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
  • Altre spese

Resta aggiornato
Vuoi ricevere informazioni su nuovi corsi e offerte?

Domanda anti- robot:

Risarcimento del danno non patrimoniale

eredità-giacente

Titolo: Risarcimento del danno non patrimoniale (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 10-09-20
  • Caso 2: 10-09-20

Crediti: 1 crediti/caso

Costo: 25 €/ caso

 

[commenti uec="1207" pacchetto="0" server="fad.saepe.it"]

Il danno non patrimoniale risarcibile

L’articolo 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale debba essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi di tale norma, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente in ipotesi tipiche, tassative, normativamente previste.
Il codice civile attualmente vigente ha invece adottato una concezione dicotomica di danno. Viene quindi distinto il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. L’articolo 2059 c.c. rende risarcibile il danno non patrimoniale in una logica tipizzante.

Dalla tipicità all'apertura della fattispecie

La questione dell’interpretazione dell’articolo 2059 del codice civile è sempre stata centrale sia in dottrina sia in giurisprudenza.

In una fase iniziale, la giurisprudenza interpretava il danno non patrimoniale come danno morale soggettivo, inteso come il patema d’animo transeunte che ha un inizio e una fine e ne limitava il risarcimento al caso di reato e in poche altre limitate ipotesi previste specificatamente dalla legge.
Una prima apertura verso l’ampliamento della categoria si ebbe negli anni ’80 del secolo scorso con l’elaborazione giurisprudenziale del c.d. danno biologico o danno all’integrità psico-fisica della persona derivante da fatto illecito.
Due sentenze della Cassazione del 2003 (nn. 8827 e 8828) riconoscono la possibilità di un danno non patrimoniale risarcibile a fronte della lesione di diritti e valori costituzionalmente protetti della persona. Quindi diventano risarcibili anche i danni conseguenti alla violazione di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, non suscettibili di valutazione economica.

La figura del danno non patrimoniale si articolava pertanto, nella costruzione giurisprudenziale, in un danno morale in senso stretto, in quello biologico e in un danno c. d. esistenziale.

Un tale ampliamento della tutela risarcitoria favorì però anche effetti perversi, degenerando spesso in un’incontrollata creazione di sottospecie di danni non patrimoniali all’interno della pretesa categoria del danno esistenziale, con rischi di duplicazioni e incertezze nella qualificazione.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale:

  • Dalla tipicità all’apertura della fattispecie
  • Unitarietà e omnicomprensività del danno non patrimoniale: le sentenze della Cassazione del 2008 e del 2018
  • Il catalogo dei danni non patrimoniali risarcibili
  • Il danno da morte
  • I danni punitivi

Resta aggiornato
Vuoi ricevere informazioni su nuovi corsi e offerte?

Domanda anti- robot: