GDPR Il regolamento europeo 2016/679

Titolo: GPDR Il regolamento europeo (1 corso)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 16-01-21

Crediti: 1 credito

Costo: 25 €/ corso

 

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Il diritto e tutela della privacy

Il corso analizza il diritto alla privacy sia nella sua parte statica sia nel suo aspetto dinamico. La privacy statica consiste nel diritto alla riservatezza della propria vita privata, ovverosia la libertà di non subire intrusioni indesiderate nella propria sfera intima.
La privacy dinamica (o partecipativa) riguarda invece il diritto alla protezione dei dati personali, cioè il rispetto dei principi di trasparenza in materia di circolazione dei propri dati e di controllo sulla diffusione dell’informazione circa se stessi.

Mentre la privacy statica costituisce una sorta di diritto individuale, che tutela il singolo nella sua sfera privata, il diritto alla privacy dinamica amplia la tutela del soggetto oltre l’aspetto privato e in particolare lo estende alle relazioni sociali. Viene così garantita l’autodeterminazione decisionale e il controllo sulla circolazione dei propri dati. In particolare, la tutela della privacy e in particolare la riservatezza dei dati personali è diventata oggi, anche in virtù del fortissimo sviluppo tecnologico e informatico, un diritto imprescindibile e fondamentale, che impone l’esigenza di una regolamentazione del diritto alla protezione dei dati.

Il regolamento europeo GDPR

Il Parlamento Europeo, in data 14 aprile 2016, ha approvato definitivamente, dopo un iter legislativo durato oltre quattro anni, il nuovo Regolamento generale sul trattamento dei dati che si compone di due strumenti: il GDPR e una direttiva, indirizzata alla “regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all’esecuzione delle sanzioni penali” che sostituirà la decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle Autorità di polizia e giustizia.
Il General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 è il nuovo Regolamento europeo avente a oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (art. 1, par. 1), volto a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato sia nel settore pubblico.

Il Regolamento, composto da 173 considerando e da 99 articoli, è destinato ad abrogare la Direttiva 95/46 che ha portato l’Italia all’adozione del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) in quanto con esso cambiano le modalità di gestione dei dati, della loro raccolta e del loro trattamento.

Con il Regolamento generale sulla protezione dei dati viene in parte ridisegnato l’organigramma in materia di privacy, con l’introduzione di nuove figure soggettive e l’attribuzione di nuovi compiti e responsabilità.
In particolare, il titolare del trattamento (o data controller) è la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi per il trattamento dei dati.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza il tema del diritto alla privacy, prendendo in esame:

  • Il Regolamento europeo GDPR
  • I ruoli e le responsabilità
  • Il concetto di accountability
  • L'informatica e l'acquisizione del consenso
  • Il rischio digitale e il registro delle attività di trattamento
  • "Privacy by design" e "privacy by default"
  • La "data breach notification"
  • Il diritto all'oblio e il diritto alla portabilità dei dati personali
  • Le misure di sicurezza e le sanzioni

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Risarcimento del danno non patrimoniale

eredità-giacente

Titolo: Risarcimento del danno non patrimoniale (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 10-09-20
  • Caso 2: 10-09-20

Crediti: 1 crediti/caso

Costo: 25 €/ caso

 

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Il danno non patrimoniale risarcibile

L’articolo 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale debba essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi di tale norma, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente in ipotesi tipiche, tassative, normativamente previste.
Il codice civile attualmente vigente ha invece adottato una concezione dicotomica di danno. Viene quindi distinto il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. L’articolo 2059 c.c. rende risarcibile il danno non patrimoniale in una logica tipizzante.

Dalla tipicità all'apertura della fattispecie

La questione dell’interpretazione dell’articolo 2059 del codice civile è sempre stata centrale sia in dottrina sia in giurisprudenza.

In una fase iniziale, la giurisprudenza interpretava il danno non patrimoniale come danno morale soggettivo, inteso come il patema d’animo transeunte che ha un inizio e una fine e ne limitava il risarcimento al caso di reato e in poche altre limitate ipotesi previste specificatamente dalla legge.
Una prima apertura verso l’ampliamento della categoria si ebbe negli anni ’80 del secolo scorso con l’elaborazione giurisprudenziale del c.d. danno biologico o danno all’integrità psico-fisica della persona derivante da fatto illecito.
Due sentenze della Cassazione del 2003 (nn. 8827 e 8828) riconoscono la possibilità di un danno non patrimoniale risarcibile a fronte della lesione di diritti e valori costituzionalmente protetti della persona. Quindi diventano risarcibili anche i danni conseguenti alla violazione di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, non suscettibili di valutazione economica.

La figura del danno non patrimoniale si articolava pertanto, nella costruzione giurisprudenziale, in un danno morale in senso stretto, in quello biologico e in un danno c. d. esistenziale.

Un tale ampliamento della tutela risarcitoria favorì però anche effetti perversi, degenerando spesso in un’incontrollata creazione di sottospecie di danni non patrimoniali all’interno della pretesa categoria del danno esistenziale, con rischi di duplicazioni e incertezze nella qualificazione.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale:

  • Dalla tipicità all’apertura della fattispecie
  • Unitarietà e omnicomprensività del danno non patrimoniale: le sentenze della Cassazione del 2008 e del 2018
  • Il catalogo dei danni non patrimoniali risarcibili
  • Il danno da morte
  • I danni punitivi

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iscrizione all'albo

Iscrizione all’albo ordinario e agli elenchi speciali

iscrizione-allalbo

Titolo: Iscrizione all'albo ordinario e agli elenchi speciali (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 16-01-21
  • Corso 2: 16-01-21

Crediti: 1 credito / corso

Costo:  25 € /corso

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Iscrizione all'albo ed esercizio dell'attività

L’iscrizione a un Albo circondariale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di avvocato. Tale concetto affermato nell'art. 2 comma 3 della l.r.f. viene ribadito dall’articolo 5 del Codice deontologico forense: per l’esercizio dell’attività riservata agli avvocati è necessaria l’iscrizione all’Albo. In particolare è riservata agli avvocati iscritti all’Albo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, nonché l’attività professionale di consulenza legale e assistenza stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale. Per potersi iscrivere all'Albo degli avvocati occorre soddisfare i seguenti requisiti:

    • avere il diploma di laurea in giurisprudenza e aver superato l'esame di abilitazione;
    • essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea;
    • avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
    • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
    • non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
    • essere di condotta irreprensibile.

Il titolo di avvocato

L’uso del titolo di avvocato spetta soltanto a chi è o è stato iscritto a un Albo circondariale e agli avvocati dello Stato. E' invece precluso agli avvocati che sono stati radiati dall’Albo. Chi esercita l’attività di avvocato in assenza di iscrizione all’Albo è soggetto a sanzioni penali e civili. Si segnala inoltre che prima di poter esercitare a pieno titolo l'attività di avvocato occorre giurare davanti al Consiglio dell’Ordine, in seduta pubblica, di impegnarsi a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione forense.

Il decreto 178/2016

Il Ministero della Giustizia ha adottato, con decreto n. 178 del 16 agosto 2016, il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine, nonché le modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione e impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine. In particolare gli articoli 2, 3 e 4 del decreto 178/2016 riportano tutti gli elementi che devono essere indicati nell’Albo, negli elenchi e nei registri per ciascun professionista iscritto. L’art. 6 “Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi” dispone che la domanda di iscrizione sia inserita nel sistema informatico centrale. Tale domanda viene presentata da parte dell'interessato o del relativo Consiglio dell’Ordine circondariale. Quest'ultimo ha il compito di accertare la regolarità e la correttezza dei dati, dei documenti inseriti e la sussistenza dei necessari requisiti.

L'albo ordinario e gli elenchi speciali

L’Albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell’Ordine costituito presso ogni circondario di tribunale, è così suddiviso:

  • l’Albo ordinario;
  • un Registro speciale per i praticanti avvocati e un elenco per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo;
  • un Elenco speciale per gli avvocati degli Enti pubblici;
  • un Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno;
  • una Sezione speciale dedicata agli avvocati comunitari stabiliti e alle società tra avvocati.

La data dell’iscrizione nell’Albo ordinario e negli elenchi speciali stabilisce l’anzianità per ciascun professionista.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame l'iscrizione all'albo degli avvocati e agli elenchi speciali. In particolare, vengono analizzati i seguenti punti:

  • L'iscrizione all'albo
  • L'albo ordinario degli avvocati
  • Il registro dei praticanti
  • L'elenco degli avvocati degli enti pubblici
  • Gli avvocati comunitari stabiliti
  • L'elenco degli avvocati specialisti
  • L'albo dei Cassazionisti
  • L'elenco dei professori
  • Le associazioni tra avvocati e multidisciplinari

 

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Reati informatici e diritto penale del web

reati-informatici

Titolo: Diritto penale del web (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 1-10-2020
  • Corso 2: 1-10-2020

Crediti:

  • Corso 1: 1 credito
  • Corso 2: 2 crediti

Costo: 

  • Corso 1: 25 €
  • Corso 2: 30 €

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Diritto penale del web: l'evoluzione legislativa

L’evoluzione tecnologica ha avuto notevoli ripercussioni anche sul piano giuridico. Un certo uso dei sistemi informatici è infatti potenzialmente idoneo a favorire la commissione di attività illecite.

Un'importante riforma in tema di criminalità informatica si è realizzata mediante la legge 48 del 2008, avente a oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa.

La Convenzione di Budapest costituisce il primo accordo internazionale avente a oggetto i crimini informatici. Esso nasce dall’esigenza di perseguire una politica penale comune contro la diffusione dei reati telematici, promuovendo l’armonizzazione delle legislazioni penali e favorendo la cooperazione sovranazionale, al fine di arginare tale fenomeno criminale.

Questa importante riforma normativa ha apportato varie modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.  Ha inoltre aggiunto l’articolo 24 bis del decreto 231/2001 che inserisce vari reati informatici, prima assenti, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Reati informatici propri e impropri

In considerazione della pluralità delle condotte illecite ricollegabili a vario titolo al settore dell’informatica e
del web, si tende a distinguere i reati informatici propri da quelli impropri.

I reati informatici propri, detti anche reati informatici in senso stretto, sono quei fatti penalmente rilevanti in cui la condotta criminosa ha necessariamente a oggetto dei sistemi informatici.
Appartiene a tale genus il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto e punito ex
art. 615 ter del codice penale.

Per quanto riguarda la categoria dei reati informatici impropri, o reati eventualmente informatici, comprende invece quei reati comuni che possono essere eventualmente commessi mediante l’utilizzo degli strumenti telematici, come, per esempio, la truffa realizzata on line.

Tali ipotesi criminose, che si consumano mediante gli strumenti del computer e della connessione web, alimentano
spesso dubbi tra gli interpreti, in merito al rispetto del principio di legalità.

E' necessario infatti di volta in volta verificare la rispondenza della condotta illecita realizzata tramite i sistemi informatici con il modello tipico, positivizzato e penalmente sanzionato dal legislatore.

I contenuti

I corsi, accreditati dal CNF, prendono in esame:

  • La frode informatica
  • L'accesso abusivo a un sistema informatico
  • Il falso informatico
  • La diffamazione via internet
  • Prostituzione e pedopornografia online
  • Il furto dell'identità digitale
  • Il trattamento dei dati personali via web

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La legge Cirinnà e le unioni civili

unioni-civili

Titolo:  La legge sulla regolamentazione delle unioni civili: la riforma Cirinnà (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 1: 25-12-19
  •  Caso 2: 05-04-20

Crediti: 1 / corso
Costo: 25 € / corso

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Convivenze e unioni civili tra persone dello stesso sesso

La famiglia “di fatto” individua un nucleo di soggetti legati tra loro da vincoli affettivi che non sfociano, però, nel matrimonio, restando confinanti in una sfera sociale e pre-giuridica che sempre di più tende a invadere il campo del diritto. Il problema principale che sorge con riguardo alla famiglia di fatto consiste nell’individuare un fondamento normativo che consenta di attribuire rilevanza giuridica, quantomeno per taluni profili, a un rapporto che si svolge su un piano meramente fattuale.

Le difficoltà che incontra un pieno riconoscimento normativo della convivenza sono ancora più accentuate nel nostro ordinamento in riferimento alle unioni stabili e durature tra persone dello stesso sesso. La questione assume dei connotati profondamente differenti rispetto al discorso fin qui condotto circa le convivenze di fatto: per gli omosessuali non può, infatti, parlarsi di libera scelta nel rimanere al di fuori delle regole del diritto, essendo loro preclusa del tutto la possibilità di unirsi in matrimonio.

Con la legge Cirinnà, n. 76 del 20 maggio 2016, il legislatore ha finalmente regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta il testo della legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

In particolare viene presa in esame:

  • La legislazione familiare nazionale
  • Il concetto di famiglia
    - I vincoli familiari
    -La famiglia di fatto
  • La rilevanza della famiglia di fatto
  • Le unioni tra persone dello stesso sesso
    -La legge Cirinnà
    -Le unioni civili
  • Le convivenze

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avvocato-colleghi-deontologia

Il rapporto tra colleghi

avvocato-colleghi-deontologia

Titolo: Il rapporto tra colleghi
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 2: 31-12-19

Crediti: 1
Costo: 25 €

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Il rapporto tra colleghi

Con il nuovo Codice Deontologico Forense (CdF) - approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014- i rapporti con i colleghi sono disciplinati nel Titolo III e non più nel Titolo II, diversamente dal precedente testo. Con la scelta di invertire l’ordine è stato deciso di dare centralità e preminenza ai rapporti con il cliente (ora, collocati al Titolo II) e allineare il nuovo Codice Deontologico Forense a quello europeo.
Nell’attuale codice, al Titolo III, non si ritrovano più tutti gli articoli che nella precedente versione componevano il Titolo II. In particolare, la previsione relativa ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine (prima art. 24 ora art. 70 CdF) è stata trasferita in un nuovo Titolo sui rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI), quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega (prima art. 28 ora art. 48 CdF) è prevista nel Titolo IV sui doveri dell’avvocato nel processo, mentre la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati (prima art. 34 ora art. 7 CdF) è collocata nel Titolo I (Principi generali).

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta alla luce della più recente giurisprudenza i principali articoli del Codice Deontologico che prendono in esame il rapporto con i collaboratori di studio e i praticanti. In particolare il corso prende in esame:

Art 38 Rapporto di colleganza (art. 22 precedente codice)
Art 39 rapporti con i collaboratori dello studio (art. 25 precedente codice)
Art 40 rapporti con i praticanti (art. 26 precedente formulazione)
Art. 41 rapporti con parte assistita da collega (art. 27 precedente formulazione)
Art 42 notizie riguardanti il collega (art.29 precedente formulazione)
Art. 43 obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 precedente formulazione)
Art. 44 divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 32 precedente formulazione)
Art 45 sostituzione del collega nell’attività di difesa (art. 33 precedente formulazione)
Art 46 dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 23 precedente formulazione)
Art 47 obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Art 48 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 precedente formulazione)
Art 70 (art. 24 precedente formulazione)

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