iscrizione all'albo

Iscrizione all’albo ordinario e agli elenchi speciali

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Titolo: Iscrizione all'albo ordinario e agli elenchi speciali (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Corso 1: 16-01-21
  • Corso 2: 16-01-21

Crediti: 1 credito / corso

Costo:  25 € /corso

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Iscrizione all'albo ed esercizio dell'attività

L’iscrizione a un Albo circondariale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di avvocato. Tale concetto affermato nell'art. 2 comma 3 della l.r.f. viene ribadito dall’articolo 5 del Codice deontologico forense: per l’esercizio dell’attività riservata agli avvocati è necessaria l’iscrizione all’Albo. In particolare è riservata agli avvocati iscritti all’Albo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, nonché l’attività professionale di consulenza legale e assistenza stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale. Per potersi iscrivere all'Albo degli avvocati occorre soddisfare i seguenti requisiti:

    • avere il diploma di laurea in giurisprudenza e aver superato l'esame di abilitazione;
    • essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea;
    • avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
    • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
    • non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
    • essere di condotta irreprensibile.

Il titolo di avvocato

L’uso del titolo di avvocato spetta soltanto a chi è o è stato iscritto a un Albo circondariale e agli avvocati dello Stato. E' invece precluso agli avvocati che sono stati radiati dall’Albo. Chi esercita l’attività di avvocato in assenza di iscrizione all’Albo è soggetto a sanzioni penali e civili. Si segnala inoltre che prima di poter esercitare a pieno titolo l'attività di avvocato occorre giurare davanti al Consiglio dell’Ordine, in seduta pubblica, di impegnarsi a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione forense.

Il decreto 178/2016

Il Ministero della Giustizia ha adottato, con decreto n. 178 del 16 agosto 2016, il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine, nonché le modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione e impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine. In particolare gli articoli 2, 3 e 4 del decreto 178/2016 riportano tutti gli elementi che devono essere indicati nell’Albo, negli elenchi e nei registri per ciascun professionista iscritto. L’art. 6 “Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi” dispone che la domanda di iscrizione sia inserita nel sistema informatico centrale. Tale domanda viene presentata da parte dell'interessato o del relativo Consiglio dell’Ordine circondariale. Quest'ultimo ha il compito di accertare la regolarità e la correttezza dei dati, dei documenti inseriti e la sussistenza dei necessari requisiti.

L'albo ordinario e gli elenchi speciali

L’Albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell’Ordine costituito presso ogni circondario di tribunale, è così suddiviso:

  • l’Albo ordinario;
  • un Registro speciale per i praticanti avvocati e un elenco per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo;
  • un Elenco speciale per gli avvocati degli Enti pubblici;
  • un Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno;
  • una Sezione speciale dedicata agli avvocati comunitari stabiliti e alle società tra avvocati.

La data dell’iscrizione nell’Albo ordinario e negli elenchi speciali stabilisce l’anzianità per ciascun professionista.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame l'iscrizione all'albo degli avvocati e agli elenchi speciali. In particolare, vengono analizzati i seguenti punti:

  • L'iscrizione all'albo
  • L'albo ordinario degli avvocati
  • Il registro dei praticanti
  • L'elenco degli avvocati degli enti pubblici
  • Gli avvocati comunitari stabiliti
  • L'elenco degli avvocati specialisti
  • L'albo dei Cassazionisti
  • L'elenco dei professori
  • Le associazioni tra avvocati e multidisciplinari

 

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avvocato-colleghi-deontologia

Il rapporto tra colleghi

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Titolo: Il rapporto tra colleghi
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:

  •  Caso 2: 31-12-19

Crediti: 1
Costo: 25 €

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Il rapporto tra colleghi

Con il nuovo Codice Deontologico Forense (CdF) - approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014- i rapporti con i colleghi sono disciplinati nel Titolo III e non più nel Titolo II, diversamente dal precedente testo. Con la scelta di invertire l’ordine è stato deciso di dare centralità e preminenza ai rapporti con il cliente (ora, collocati al Titolo II) e allineare il nuovo Codice Deontologico Forense a quello europeo.
Nell’attuale codice, al Titolo III, non si ritrovano più tutti gli articoli che nella precedente versione componevano il Titolo II. In particolare, la previsione relativa ai rapporti con il Consiglio dell’Ordine (prima art. 24 ora art. 70 CdF) è stata trasferita in un nuovo Titolo sui rapporti con le Istituzioni forensi (Titolo VI), quella concernente il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega (prima art. 28 ora art. 48 CdF) è prevista nel Titolo IV sui doveri dell’avvocato nel processo, mentre la previsione in punto di responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati (prima art. 34 ora art. 7 CdF) è collocata nel Titolo I (Principi generali).

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, analizza e commenta alla luce della più recente giurisprudenza i principali articoli del Codice Deontologico che prendono in esame il rapporto con i collaboratori di studio e i praticanti. In particolare il corso prende in esame:

Art 38 Rapporto di colleganza (art. 22 precedente codice)
Art 39 rapporti con i collaboratori dello studio (art. 25 precedente codice)
Art 40 rapporti con i praticanti (art. 26 precedente formulazione)
Art. 41 rapporti con parte assistita da collega (art. 27 precedente formulazione)
Art 42 notizie riguardanti il collega (art.29 precedente formulazione)
Art. 43 obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (art. 30 precedente formulazione)
Art. 44 divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 32 precedente formulazione)
Art 45 sostituzione del collega nell’attività di difesa (art. 33 precedente formulazione)
Art 46 dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza (art. 23 precedente formulazione)
Art 47 obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Art 48 divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega (art. 28 precedente formulazione)
Art 70 (art. 24 precedente formulazione)

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