Quali sono gli obiettivi della politica dell’Unione europea in materia di tutela ambientale?

La tutela ambientale è materia di notevole interesse eurounitario e trova il suo riferimento normativo principe nell’articolo 191 del TFUE.

Tale norma, nel primo comma, individua come obiettivi della politica dell’Unione Europea la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, l’utilizzazione sapiente e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ecologici e climatici che affliggono il panorama globale.

Il secondo comma della disposizione chiarisce che la politica unionale nel settore ambientale mira a un elevato e omogeneo livello di tutela, tenendo altresì conto della diversità delle situazioni esistenti nelle diverse regioni appartenenti all’UE.

Precauzione prevenzione e correzioni

I principi eurounitari su cui si fonda la tutela dell’ambiente sono quelli di precauzione, prevenzione, correzione e infine quello descritto nella massima “chi inquina paga”.

In particolare, occorre precisare che l’approccio precauzionale scatta in contesti di incertezza nomologica, qualora l’individuazione del rischio derivante da una determinata attività non sia suffragato da un’adeguata legge scientifica di copertura che consenta di individuarne con precisione la latitudine e i relativi rimedi.

In altri termini, la precauzione si concretizza in un’anticipazione della soglia di tutela, essendo diretta a neutralizzare un rischio meramente ipotetico, non suffragato da un sicuro riferimento oggettivo. Al contrario, il principio di azione preventiva opera in assenza di un tale deficit, essendo volto a scongiurare la materializzazione di un rischio asseverato a livello scientifico, quindi sicuramente insito in una determinata situazione.

 

Queste informazioni sul diritto liquido sono tratte dal Corso FAD “I nuovi reati ambientali”  Zadig editore, 2018

difensore minore responsabilità gentoriale

Il difensore può ascoltare un minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale?

In base all'art. 56 del Codice Deontologico (Titolo IV) il difensore che assista minori nei relativi procedimenti civili prima di effettuarne l’ascolto deve chiedere il consenso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Va detto tuttavia che laddove sussista un conflitto di interessi tra minore e coppia genitoriale, il difensore che sia nominato curatore speciale del minore (art. 78 c.p.c.), lo difenda nell’eventuale sede contenziosa (art. 86 c.p.c.) o lo assista in sede negoziale o contrattuale (art. 320 c. 6 c.c.) potrà procedere all’ascolto del minore senza il consenso del genitore.

Modalità di ascolto

Le modalità di ascolto, da svolgersi obbligatoriamente tramite l’ausilio di esperti nei casi previsti ex lege, sono rimesse alla responsabilità decisionale dell’avvocato e variano in funzione dell’età del minore, della sua capacità di discernimento e delle circostanze del caso concreto.

Violazioni doveri e divieti

La violazione dei doveri e divieti previsti dall'art. 56 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “I doveri dell'avvocato nel processo”, Zadig editore, 2016

quando un diritto è liquido

Quando un diritto è liquido?

Un diritto è liquido se lo stesso è determinato o, quanto meno, determinabile nel suo ammontare e questo sia espresso in denaro o, ipotesi meno frequente nella pratica, in beni mobili fungibili. Con specifico riferimento alla prima ipotesi (somma di denaro), si è ritenuto liquido il credito azionato in via monitoria anche se espresso in moneta straniera facilmente convertibile in denaro avente corso legale in Italia. In applicazione, infatti, del principio di cui all’art. 1278 c.c., se il dovuto è determinato in una somma non avente corso legale nello Stato, il debitore ha la facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (in tal senso: Cass. Civ., sez. II, 6 novembre 1991, n. 11834).

La certezza e la liquidità sono indubbie quando il titolo esecutivo sia di per sé idoneo a definire in modo compiuto il contenuto del diritto. Diverso è il caso in cui questo sia determinabile.

Queste informazioni sul diritto liquido sono tratte dal Corso FAD “Efficacia del titolo esecutivo verso terzi”  Zadig editore, 2015

Quota lite

Cosa prevede il nuovo codice deontologico in tema di patti di quota lite?

Secondo il CNF (27.12.2012, n. 196) "In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito".
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (19.10.2011, n. 21585) "In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 CdF la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto di patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 CdF applicabile ratione temporis) che non può essere dissimilato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite". Con la Legge 04.08.2006 n. 248 è venuto meno il divieto del patto di quota lite. Prima della citata legge, il patto di quota lite era rigorosamente vietato dall'art. 2233 comma 3° c.c. e dal vecchio art. 45 CdF.
 
Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “I rapporti con il cliente e la parte assistita” , Zadig editore, 2015
divorzio internazionale

Qual è il giudice competente in caso di divorzio di una coppia internazionale?

Nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali il giudice competente va individuato secondo i criteri dettati dall’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003.

Il giudice competente

E' competente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003, a pronunciare una sentenza di separazione personale, o di divorzio, o di annullamento del matrimonio, di una coppia internazionale, il giudice dello Stato membro:
1) nel cui territorio si trova:
la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;
* oppure, se la domanda non è congiunta:
- la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la
residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un
anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente
prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha
ivi il proprio “domicile”;
2) di cui i due coniugi sono cittadini o del “domicile” di entrambi i coniugi.
L’art. 7 del Regolamento UE 2201/2003 prevede anche una competenza residuale, qualora nessun giudice di
uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento stesso, disponendo che in tal
caso la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “La separazione e il divorzio internazionale”, Zadig editore, 2015

diritto industriale

Quali sono le norme fondamentali del codice penale in materia di diritto industriale?

In materia di diritto industriale, l'art. 15 della Legge n. 99/2009, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha aggiornato il codice penale sia al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica) – intervenendo su previsioni in tema di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, modificando l'originaria formulazione degli artt. 473 e 474 e inserendo i nuovi artt. 474 bis in tema di confisca e 474 ter e quater, che prevedono rispettivamente una circostanza aggravante e una attenuante in relazione ai precedenti artt. 473 e 4741 – sia al Titolo VIII (Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), modificando l'originario art. 517 e affiancandogli nuove disposizioni in tema di usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o di origine (artt. 517 ter e quater). Il nuovo art. 517 quinquies, infine, prevede una circostanza attenuante in relazione alle due norme da ultimo menzionate.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “Tutela penale in materia di diritto industriale”, Zadig editore, 2015