Secondo il CNF (27.12.2012, n. 196) "In caso di esito favorevole della lite, è lecita la pattuizione scritta di un compenso ulteriore, purché sia contenuto nei limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito".
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (19.10.2011, n. 21585) "In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 CdF la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in una ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto di patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 CdF applicabile ratione temporis) che non può essere dissimilato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite". Con la Legge 04.08.2006 n. 248 è venuto meno il divieto del patto di quota lite. Prima della citata legge, il patto di quota lite era rigorosamente vietato dall'art. 2233 comma 3° c.c. e dal vecchio art. 45 CdF.
Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “I rapporti con il cliente e la parte assistita” , Zadig editore, 2015