Il difensore può ascoltare un minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale?

In base all'art. 56 del Codice Deontologico (Titolo IV) il difensore che assista minori nei relativi procedimenti civili prima di effettuarne l’ascolto deve chiedere il consenso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Va detto tuttavia che laddove sussista un conflitto di interessi tra minore e coppia genitoriale, il difensore che sia nominato curatore speciale del minore (art. 78 c.p.c.), lo difenda nell’eventuale sede contenziosa (art. 86 c.p.c.) o lo assista in sede negoziale o contrattuale (art. 320 c. 6 c.c.) potrà procedere all’ascolto del minore senza il consenso del genitore.

Modalità di ascolto

Le modalità di ascolto, da svolgersi obbligatoriamente tramite l’ausilio di esperti nei casi previsti ex lege, sono rimesse alla responsabilità decisionale dell’avvocato e variano in funzione dell’età del minore, della sua capacità di discernimento e delle circostanze del caso concreto.

Violazioni doveri e divieti

La violazione dei doveri e divieti previsti dall'art. 56 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “I doveri dell'avvocato nel processo”, Zadig editore, 2016

Pubblicato in Domande e risposte.