Quando un diritto è liquido?

Un diritto è liquido se lo stesso è determinato o, quanto meno, determinabile nel suo ammontare e questo sia espresso in denaro o, ipotesi meno frequente nella pratica, in beni mobili fungibili. Con specifico riferimento alla prima ipotesi (somma di denaro), si è ritenuto liquido il credito azionato in via monitoria anche se espresso in moneta straniera facilmente convertibile in denaro avente corso legale in Italia. In applicazione, infatti, del principio di cui all’art. 1278 c.c., se il dovuto è determinato in una somma non avente corso legale nello Stato, il debitore ha la facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (in tal senso: Cass. Civ., sez. II, 6 novembre 1991, n. 11834).

La certezza e la liquidità sono indubbie quando il titolo esecutivo sia di per sé idoneo a definire in modo compiuto il contenuto del diritto. Diverso è il caso in cui questo sia determinabile.

Queste informazioni sul diritto liquido sono tratte dal Corso FAD “Efficacia del titolo esecutivo verso terzi”  Zadig editore, 2015

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