Qual è il giudice competente in caso di divorzio di una coppia internazionale?

Nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali il giudice competente va individuato secondo i criteri dettati dall’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003.

Il giudice competente

E' competente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003, a pronunciare una sentenza di separazione personale, o di divorzio, o di annullamento del matrimonio, di una coppia internazionale, il giudice dello Stato membro:
1) nel cui territorio si trova:
la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;
* oppure, se la domanda non è congiunta:
- la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la
residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un
anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente
prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha
ivi il proprio “domicile”;
2) di cui i due coniugi sono cittadini o del “domicile” di entrambi i coniugi.
L’art. 7 del Regolamento UE 2201/2003 prevede anche una competenza residuale, qualora nessun giudice di
uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento stesso, disponendo che in tal
caso la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “La separazione e il divorzio internazionale”, Zadig editore, 2015

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