Titolo: Iscrizione all'albo ordinario e agli elenchi speciali (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:
- Corso 1: 16-01-21
- Corso 2: 16-01-21
Crediti: 1 credito / corso
Costo: 25 € /corso
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Iscrizione all'albo ed esercizio dell'attività
L’iscrizione a un Albo circondariale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di avvocato. Tale concetto affermato nell'art. 2 comma 3 della l.r.f. viene ribadito dall’articolo 5 del Codice deontologico forense: per l’esercizio dell’attività riservata agli avvocati è necessaria l’iscrizione all’Albo. In particolare è riservata agli avvocati iscritti all’Albo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, nonché l’attività professionale di consulenza legale e assistenza stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale. Per potersi iscrivere all'Albo degli avvocati occorre soddisfare i seguenti requisiti:
-
- avere il diploma di laurea in giurisprudenza e aver superato l'esame di abilitazione;
- essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea;
- avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una condizione di incompatibilità;
- essere di condotta irreprensibile.
Il titolo di avvocato
L’uso del titolo di avvocato spetta soltanto a chi è o è stato iscritto a un Albo circondariale e agli avvocati dello Stato. E' invece precluso agli avvocati che sono stati radiati dall’Albo. Chi esercita l’attività di avvocato in assenza di iscrizione all’Albo è soggetto a sanzioni penali e civili. Si segnala inoltre che prima di poter esercitare a pieno titolo l'attività di avvocato occorre giurare davanti al Consiglio dell’Ordine, in seduta pubblica, di impegnarsi a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione forense.
Il decreto 178/2016
Il Ministero della Giustizia ha adottato, con decreto n. 178 del 16 agosto 2016, il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine, nonché le modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione e impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’Ordine. In particolare gli articoli 2, 3 e 4 del decreto 178/2016 riportano tutti gli elementi che devono essere indicati nell’Albo, negli elenchi e nei registri per ciascun professionista iscritto. L’art. 6 “Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi” dispone che la domanda di iscrizione sia inserita nel sistema informatico centrale. Tale domanda viene presentata da parte dell'interessato o del relativo Consiglio dell’Ordine circondariale. Quest'ultimo ha il compito di accertare la regolarità e la correttezza dei dati, dei documenti inseriti e la sussistenza dei necessari requisiti.
L'albo ordinario e gli elenchi speciali
L’Albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell’Ordine costituito presso ogni circondario di tribunale, è così suddiviso:
- l’Albo ordinario;
- un Registro speciale per i praticanti avvocati e un elenco per i praticanti avvocati ammessi al patrocinio sostitutivo;
- un Elenco speciale per gli avvocati degli Enti pubblici;
- un Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno;
- una Sezione speciale dedicata agli avvocati comunitari stabiliti e alle società tra avvocati.
La data dell’iscrizione nell’Albo ordinario e negli elenchi speciali stabilisce l’anzianità per ciascun professionista.
I contenuti del corso
Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame l'iscrizione all'albo degli avvocati e agli elenchi speciali. In particolare, vengono analizzati i seguenti punti:
- L'iscrizione all'albo
- L'albo ordinario degli avvocati
- Il registro dei praticanti
- L'elenco degli avvocati degli enti pubblici
- Gli avvocati comunitari stabiliti
- L'elenco degli avvocati specialisti
- L'albo dei Cassazionisti
- L'elenco dei professori
- Le associazioni tra avvocati e multidisciplinari
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