Titolo: La contribuzione nel mondo forense (corso 1 e corso 2)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:
- Corso 1: 16-01-24
- Corso 2: 16-01-24
Crediti:
1 credito/corso
Costo:
25 €/corso
La contribuzione forense
I contributi versati dai professionisti del mondo forense sono i mezzi finanziari della previdenza sociale.
È tuttavia necessario precisare che i contributi versati non vanno a vantaggio del singolo professionista che contribuisce, ma di tutti i professionisti in proporzione al reddito di ciascuno. Di conseguenza ciascun professionista concorre, con il versamento dei propri contributi, all’accumulo dei mezzi finanziari della previdenza sociale. Ne consegue che di tale somma complessiva si giova l’intera categoria professionale.
Il sistema previdenziale forense è caratterizzato dalla generale previsione di una contribuzione minima obbligatoria. Inoltre è prevista una contribuzione facoltativa.
In linea con la scelta di utilizzare il metodo retributivo quale sistema di calcolo delle prestazioni, la Cassa di previdenza degli avvocati prevede poi un contributo di solidarietà.
Tale ultima previsione dimostra come il versamento di contributi da parte degli iscritti alla Cassa forense risponda al principio di solidarietà dell’intera categoria professionale e sia finalizzato alla tutela del sistema di finanziamento della classe forense. Oltre che alla conservazione degli equilibri finanziari della medesima.
Ciascun professionista comunica telematicamente alla Cassa (entro il 30 settembre di ciascun anno) il reddito netto professionale dichiarato nel corso dell’anno precedente ai fini dell’IRPEF e il volume di affari dichiarato nel corso dell’anno precedente ai fini dell’IVA; tale comunicazione viene fatta a mezzo di appositi moduli predisposti dalla Cassa, attraverso i quali avviene l’autoliquidazione dei contributi dovuti (che si distinguono in soggettivi e integrativi). In sede di autoliquidazione è infatti dovuto il 14,5% (15% a decorrere dal 1 gennaio 2021) del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF entro un tetto reddituale stabilito ogni anno: questo è il cosiddetto contributo soggettivo (contributo che è deducibile ai fini dell’IRPEF). Sul reddito eccedente il tetto reddituale appena citato, è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.
I principi fondanti
I contributi nel mondo forense sono caratterizzati da diversi principi:
- generalità,
- uguaglianza,
- capacità contributiva.
E' previsto quindi che tutti i professionisti iscritti alla Cassa forense e all’Albo professionale (per quanto riguarda il contributo integrativo) siano tenuti, in modo generale e uguale, al pagamento dei contributi in ragione del reddito professionale da loro dichiarato ai fini Irpef e al volume degli affari ai fini IVA.
La Corte Costituzionale, con più pronunce, si è espressa nel senso che la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense non è assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. A ciò consegue che, nel caso di mancato versamento del contributo da parte del professionista iscritto alla cassa previdenziale, non è ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione.
Viceversa, l’obbligazione tributaria tout court si fonda esclusivamente sulla capacità contributiva del cittadino e non ha necessariamente una destinazione predeterminata. Più specificatamente, in base al criterio di progressività del sistema tributario, l’obbligazione tributaria si basa sul dovere di concorrere alle spese pubbliche e può senz’altro rispondere a logiche di perequazione reddituale.
I contenuti del corso
Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi alla contribuzione nel mondo forense:
- La natura dei contributi nel mondo forense: soggettivo e integrativo
- I principi che regolano la contribuzione nel mondo forense
- Il versamento parziale e irregolare dei contributi ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva
- Il trattamento dei contributi previdenziali versati indebitamente
- La cancellazione dell’avvocato dall’Albo e la conseguente restituzione dei contributi versati
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