In materia di diritto industriale, l'art. 15 della Legge n. 99/2009, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha aggiornato il codice penale sia al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica) – intervenendo su previsioni in tema di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, modificando l'originaria formulazione degli artt. 473 e 474 e inserendo i nuovi artt. 474 bis in tema di confisca e 474 ter e quater, che prevedono rispettivamente una circostanza aggravante e una attenuante in relazione ai precedenti artt. 473 e 4741 – sia al Titolo VIII (Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), modificando l'originario art. 517 e affiancandogli nuove disposizioni in tema di usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o di origine (artt. 517 ter e quater). Il nuovo art. 517 quinquies, infine, prevede una circostanza attenuante in relazione alle due norme da ultimo menzionate.
Queste informazioni sono tratte dal dossier del Corso FAD “Tutela penale in materia di diritto industriale”, Zadig editore, 2015