La tutela ambientale è materia di notevole interesse eurounitario e trova il suo riferimento normativo principe nell’articolo 191 del TFUE.
Tale norma, nel primo comma, individua come obiettivi della politica dell’Unione Europea la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, l’utilizzazione sapiente e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ecologici e climatici che affliggono il panorama globale.
Il secondo comma della disposizione chiarisce che la politica unionale nel settore ambientale mira a un elevato e omogeneo livello di tutela, tenendo altresì conto della diversità delle situazioni esistenti nelle diverse regioni appartenenti all’UE.
Precauzione prevenzione e correzioni
I principi eurounitari su cui si fonda la tutela dell’ambiente sono quelli di precauzione, prevenzione, correzione e infine quello descritto nella massima “chi inquina paga”.
In particolare, occorre precisare che l’approccio precauzionale scatta in contesti di incertezza nomologica, qualora l’individuazione del rischio derivante da una determinata attività non sia suffragato da un’adeguata legge scientifica di copertura che consenta di individuarne con precisione la latitudine e i relativi rimedi.
In altri termini, la precauzione si concretizza in un’anticipazione della soglia di tutela, essendo diretta a neutralizzare un rischio meramente ipotetico, non suffragato da un sicuro riferimento oggettivo. Al contrario, il principio di azione preventiva opera in assenza di un tale deficit, essendo volto a scongiurare la materializzazione di un rischio asseverato a livello scientifico, quindi sicuramente insito in una determinata situazione.
Queste informazioni sul diritto liquido sono tratte dal Corso FAD “I nuovi reati ambientali” Zadig editore, 2018