Titolo: Patrocinio a spese dello Stato
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza:
- Corso 1: 06-08-24
Crediti: 1 crediti/corso
Costo: 25 €/ corso
Il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa di cui al 3° comma dell’art. 24 della Costituzione, secondo il quale “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”. In tal modo, al fine di tutelare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale, la persona non abbiente che vuole agire o difendersi in giudizio può richiedere la nomina di un avvocato e
la sua assistenza a spese dello Stato.
Inizialmente vi era il Gratuito Patrocinio, introdotto dal Regio Decreto n. 3282 del 1923, definito dall’articolo 1 come “ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”.
Successivamente è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, prima nelle controversie di lavoro (Legge 533/1973), poi nella disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori (Legge 184/1983) e in tempi più recenti l’istituto è stato esteso al processo penale e ai giudizi civili e amministrativi. Il patrocinio a spese dello Stato è attualmente disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) agli artt. 74-145. Da ultimo, l’art. 3.1 della nuova legge professionale forense (Legge 247/2012), in vigore dal 2 febbraio 2013, impone all’avvocato di assicurare il patrocinio a favore dei non abbienti.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto unicamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, così come disposto dall’art. 24 della Costituzione.
Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato la parte titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale non superiore a un determinato importo (nel 2022, pari a 11.746,68 €) e purché (nei giudizi diversi dal penale) le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Il limite di reddito è adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Recentemente, il decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 ha adeguato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elevandolo a 12.838,01 €, sulla base dell’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio che va dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022 pari al 9,4%. Il precedente provvedimento del 21 aprile 2023 faceva infatti riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2020. Il nuovo limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventerà operativo con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare (in caso di redditi prodotti all’estero, i cittadini extracomunitari devono produrre apposita certificazione dell’Autorità Consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato), gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. Nello specifico, in ambito penale, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato, la parte offesa/danneggiato ai fini dell’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato
I contenuti del corso
Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi al patrocinio a spese dello Stato
- Istituto
- Condizioni soggettive della parte richiedente
- Controversie transfrontaliere
- Ammissibilità ed esclusione
- Istanza di ammissione
- Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Altre spese
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