Titolo: Il patrocinio a spese dello Stato (2 corsi)
Modello didattico: casi giuridici presentati a step
Scadenza: 01-12-17
Crediti: 2 crediti
Costo: 30 €
Programma: SedLex
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Il diritto di essere difesi
“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. In tal modo, al fine di determinare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale, la persona non abbiente che vuole agire o difendersi in giudizio può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto unicamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, così come disposto dall'art. 24 della Costituzione.
Dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato
Inizialmente vi era il gratuito patrocinio, introdotto con il R.D. n. 3282 del 1923. Successivamente è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, prima nelle controversie di lavoro (Legge 533/1973), poi nella disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (Legge 184/1983). Solo in tempi più recenti l'istituto è stato esteso al processo penale e ai giudizi civili e amministrativi.
I temi principali del corso
- Istituto
- Condizioni soggettive della parte richiedente
- Controversie transfrontaliere
- Ammissibilità ed esclusione
- Istanza di ammissione
- Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Altre spese
Resta aggiornato
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