Risarcimento del danno non patrimoniale

eredità-giacente

Titolo: Risarcimento del danno non patrimoniale (2 corsi)

Modello didattico: casi giuridici presentati a step

Scadenza:

  • Caso 1: 10-09-20
  • Caso 2: 10-09-20

Crediti: 1 crediti/caso

Costo: 25 €/ caso

 

[commenti uec="1207" pacchetto="0" server="fad.saepe.it"]

Il danno non patrimoniale risarcibile

L’articolo 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale debba essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. Pertanto, ai sensi di tale norma, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente in ipotesi tipiche, tassative, normativamente previste.
Il codice civile attualmente vigente ha invece adottato una concezione dicotomica di danno. Viene quindi distinto il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. L’articolo 2059 c.c. rende risarcibile il danno non patrimoniale in una logica tipizzante.

Dalla tipicità all'apertura della fattispecie

La questione dell’interpretazione dell’articolo 2059 del codice civile è sempre stata centrale sia in dottrina sia in giurisprudenza.

In una fase iniziale, la giurisprudenza interpretava il danno non patrimoniale come danno morale soggettivo, inteso come il patema d’animo transeunte che ha un inizio e una fine e ne limitava il risarcimento al caso di reato e in poche altre limitate ipotesi previste specificatamente dalla legge.
Una prima apertura verso l’ampliamento della categoria si ebbe negli anni ’80 del secolo scorso con l’elaborazione giurisprudenziale del c.d. danno biologico o danno all’integrità psico-fisica della persona derivante da fatto illecito.
Due sentenze della Cassazione del 2003 (nn. 8827 e 8828) riconoscono la possibilità di un danno non patrimoniale risarcibile a fronte della lesione di diritti e valori costituzionalmente protetti della persona. Quindi diventano risarcibili anche i danni conseguenti alla violazione di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, non suscettibili di valutazione economica.

La figura del danno non patrimoniale si articolava pertanto, nella costruzione giurisprudenziale, in un danno morale in senso stretto, in quello biologico e in un danno c. d. esistenziale.

Un tale ampliamento della tutela risarcitoria favorì però anche effetti perversi, degenerando spesso in un’incontrollata creazione di sottospecie di danni non patrimoniali all’interno della pretesa categoria del danno esistenziale, con rischi di duplicazioni e incertezze nella qualificazione.

I contenuti del corso

Il corso, accreditato dal CNF, prende in esame i seguenti temi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale:

  • Dalla tipicità all’apertura della fattispecie
  • Unitarietà e omnicomprensività del danno non patrimoniale: le sentenze della Cassazione del 2008 e del 2018
  • Il catalogo dei danni non patrimoniali risarcibili
  • Il danno da morte
  • I danni punitivi

Resta aggiornato
Vuoi ricevere informazioni su nuovi corsi e offerte?

Domanda anti- robot:

Pubblicato in Corsi, Diritto civile.